Responsabilità del Committente-Proprietario (non datore di lavoro) per omessa designazione dei Coordinatori di cantiere

Commento di Anna Guardavilla a Cassazione Penale, Sez. IV, 11 giugno 2014 n. 24602: L’ampiezza e i limiti della responsabilità del Committente, datore di lavoro o non datore di lavoro, e i principi regolatori. I precedenti giurisprudenziali.

Commento a Cassazione Penale, Sez. IV, 11 giugno 2014 n. 24602: Responsabilità del Committente-Proprietario (non datore di lavoro) per omessa designazione dei Coordinatori di cantiere.

“I ricorrenti sono due proprietari-committenti che avevano affidato ad una ditta di manutenzione straordinaria dei lavori di demolizione e rifacimento di solai in un cantiere senza designare il coordinatore della progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, omissione che aveva determinato l’evento lesivo contestato.
Il lavoratore infortunato, che era stato sentito in dibattimento, aveva riferito di aver ricevuto da un suo superiore presente nel cantiere l’incarico di rimuovere alcune pietre e nel far questo aveva subito lo schiacciamento delle dita di una mano per la caduta di una pietra.
Era stato inoltre accertato – sulla base di elementi di prova certi (testimonianze, documentazione) – che nel cantiere ove si era verificato l’infortunio non era stata adottata alcuna misura di prevenzione, oltre al fatto che i ricorrenti erano i committenti dei lavori.
Il Tribunale li aveva assolti mentre la Corte d’Appello li aveva condannati.
Il motivo della diversa decisione del Giudice d’Appello è da attribuirsi – sottolinea la Cassazione – all’applicazione del principio secondo cui “i committenti delle opere rispondono della violazione delle norme relative alle misure di sicurezza sul lavoro, ancorché non rivestano la qualità di datori di lavoro.
La Cassazione richiama così alcuni importanti principi sulla responsabilità del Committente (di cui citiamo i precedenti giurisprudenziali…), differenziando i casi in cui questi sia datore di lavoro rispetto ai casi in cui sia proprietario non datore di lavoro…”

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