L’evoluzione/involuzione dell’art.48 del D.P.R.303/56: Un contributo di Franco Rossi sull’evoluzione degli obblighi legati alla costruzione di edifici adibiti a lavorazioni industriali

Pubblichiamo un articolo che fa il punto – dandone una lettura critica – sull’evoluzione della normativa relativa agli obblighi legati alla costruzione e all’ampliamento di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali: dall’art. 48 D.P.R. 303/56 (e Regi Decreti collegati) all’art. 67 del D.Lgs.81/08 come modificato dalla Legge 98/2013 (“Decreto Fare”)

L’evoluzione/involuzione dell’art. 48 del D.P.R. 303/56. Di Franco Rossi.

“1 – Prima avevamo l’art. 48 del D.P.R. 303/56. Diceva: “Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia all’Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.
La notifica deve contenere una descrizione dell’oggetto delle lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di massima, in quanto occorrano. L’Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l’osservanza delle norme contenute nel presente decreto.
L’Ispettorato del lavoro tiene conto, nelle sue determinazioni, delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato, prendendo all’uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con l’ufficiale sanitario, al fine di coordinare l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Qualora l’Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente decreto.”
Insomma: ce la cavavamo con una relazione, qualche disegno, una raccomandata e trenta giorni di attesa.
2 – In realtà alcune volte l’art. 48 non bastava. Dovevamo anche tener conto dell’art. 216 del Regio Decreto 1265 del 1934: “… Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco (delle industrie insalubri), deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietarne l’attivazione o subordinarla a determinate cautele.”
Molte regioni avevano deciso di conglobare le due norme, suggerendo alle ASL un unico modulo.
3 – Poi è venuto il D.L.vo 81/2008…”

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