Responsabilità del datore di lavoro per infortunio: sentenza Corte di Giustizia CE

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è pronunciata favorevolmente in merito alla previsione operata dalla Gran-Bretagna e Irlanda del Nord che aveva circoscritto l’obbligo dei datori di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro ad un obbligo di adempiere «nei limiti di quanto ragionevolmente praticabile»

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza del 14 giugno 2007, si è pronunciata favorevolmente riguardo alla previsione operata dalla Gran-Bretagna e Irlanda del Nord che aveva circoscritto l’obbligo dei datori di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro ad un obbligo di adempiere «nei limiti di quanto ragionevolmente praticabile».
La Corte CE ha in particolare stabilito che “in merito alla portata dell’obbligo imposto al datore di lavoro dall’art. 5, n. 1, della direttiva 89/391, il Regno Unito ha sostenuto che, benché esso sia espresso in termini assoluti, non ne deriva a carico del datore di lavoro un’obbligazione di risultato, consistente nel garantire un ambiente di lavoro esente da ogni rischio, bensì un obbligo generale di messa a disposizione a favore dei lavoratori di ambienti di lavoro sicuri, nozione il cui contenuto può essere dedotto dagli artt. 6-12 della direttiva in questione e dal principio di proporzionalità. Tale interpretazione sarebbe coerente sia con le disposizioni della direttiva 89/391 che mirano a dare concretezza all’obbligo enunciato nel suo articolo 5, n. 1, segnatamente con l’art. 6, n. 2, della direttiva stessa, sia con diverse prescrizioni delle direttive particolari che, precisando le misure di prevenzione da adottare in specifici settori produttivi, si riferiscono a considerazioni di «praticabilità» o «adeguatezza» di tali misure. Una tale interpretazione sarebbe altresì conforme al principio generale di proporzionalità e all’art. 118 A del Trattato CE, in forza del quale le direttive adottate sul suo fondamento mirano a introdurre unicamente «prescrizioni minime, applicabili progressivamente».

AG

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