Responsabilità dell’appaltatore di lavori edili: sentenza della Cassazione

La Suprema Corte specifica il contenuto del’obbligo dell’appaltatore di lavori edili di osservare tutte le cautele antinfortunistiche necessarie a tutelare l’incolumità di terzi

La Cassazione, con sentenza del 28 aprile 2006 n. 14817, ha affermato la responsabilità dell’appaltatore per la morte di una donna a seguito della caduta da un balcone dal quale, dopo l’esecuzione dei lavori di tinteggiatura esterna del fabbricato, erano stati rimossi i listelli in legno fissati sui montanti del parapetto, in attesa che altra impresa, a tal fine incaricata, apponesse le nuove ringhiere.
La Suprema Corte in motivazione specifica che l’appaltatore di lavori edili, nell’esecuzione della propria attività, in base al principio del “neminem ledere”, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche i terzi, riportino danni alla persona.

Tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli conservi il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell’obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo, derivando da ciò colpa consistita sia in grave negligenza che in grave imprudenza.
La citata situazione di grave pericolo è stata individuata dalla Cassazione nella fattispecie giunta alla propria attenzione per la presenza di un balcone privo di protezione.

L’appaltatore si sarebbe potuto liberare dal proprio obbligo di custodia (e conseguentemente dalla relativa posizione di responsabilità) solo se fossero iniziati i lavori di apposizione delle ringhiere ai balconi con subentro nell’esecuzione delle opere di altra impresa, che avrebbe assunto a proprio carico l’obbligo di osservanza delle cautele per evitare danni a dipendenti e terzi.

(AG)

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