Reti transeuropee dei trasporti e dell’energia: principi per la concessione di contributi

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 162/1 del 22.6.2007 è pubblicato il Regolamento(CE)n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia.

Nelle considerazioni del Regolamento(CE)n.680/2007 viene precisato, fra l’altro, che con gli importi concessi alle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia, conformemente al quadro finanziario pluriennale 2007-2013, non è possibile soddisfare tutte le necessità di finanziamento connesse all’attuazione delle priorità stabilite nelle decisioni n. 1692/96/CE (RTE-T) e n. 1364/2006/CE (RTE-E), a integrazione dei finanziamenti nazionali pubblici e privati è opportuno, pertanto, concentrare queste risorse su determinate categorie di progetti che apportino il massimo valore aggiunto all’insieme delle reti, con particolare riferimento alle sezioni transfrontaliere, comprese le autostrade del mare, e ai progetti tesi all’eliminazione delle strozzature, come le barriere naturali, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’infrastruttura della RTE-T e della RTE-E. Al fine di facilitare l’attuazione coordinata di determinati progetti, possono essere designato coordinatori europei a norma dell’articolo 17 bis della decisione n. 1692/96/CE.
Tenendo conto del fatto che i rimanenti investimenti RTE-T in progetti prioritari sono stimati in circa 250 miliardi di euro e che l’importo di riferimento finanziario europeo 8.013 milioni di euro a favore dei trasporti per il periodo 2007-2013 rappresenta solo una piccola parte della dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei progetti prioritari, la Commissione, attraverso il presente regolamento(CE) ritiene opportuno istituire un programma che fissi le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore della rete RTE-T e RTE-E, che dovrà essere attuato conformemente al diritto comunitario, in particolare in materia ambientale, e consentire di finanziare anche gli altri progetti d’infrastrutture europee d’interesse comune definite nelle precedenti citate decisioni.

Fonte: Eur-Lex

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