In occasione della 2462a Sessione del Consiglio UE, svoltasi a Bruxelles il 14 novembre 2002, è stata approvata la modifica alla direttiva 2000/13/CE sull’ etichettatura alimentari.
In occasione della 2462a Sessione del Consiglio UE, svoltasi a Bruxelles il 14 novembre 2002 nell’ ambito della nuova formazione euroministeriale del Consiglio ” Competitività” – che raggruppa Mercato interno-Industria e Ricerca – è stata approvata la modifica alla direttiva 2000/13/CE riguardante l’ indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.Riteniamo utile premettere che la nuova formazione ” Competitività” del Consiglio è stata istituita per iniziativa del Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002 nel quadro di una serie di modifiche intese a migliorare il funzionamento del Consiglio stesso nella prospettiva dell’ allargamento dell’ Unione. La fusione dei precedenti Consigli ” Mercato interno”, ” Industria” e ” Ricerca” risponde anche alla necessità di una gestione più coerente e meglio coordinata dei problemi legati alla competitività delle imprese europee. Secondo quanto dichiarato dal Presidente della nuova formazione ” Competitività” , Bendt Bendtsen, Ministro dell’ economia, del commercio e dell’ industria del Regno di Danimarca , essa ” ha un ruolo fondamentale da svolgere al riguardo e dovrebbe costituire il referente principale delle iniziative e azioni politiche connesse alla riforma strutturale, alla competitività e alla crescita”. Ciò premesso, tra le varie questioni all’ ordine del giorno vi è stata quella di modificare la direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, nell’ intento di fornire al consumatore maggiore e più completa informazione circa gli ingredienti che compongono un prodotto. L ‘ informazione sugli ingredienti di un prodotto alimentare diviene particolarmente necessaria per coloro che soffrono di allergie o di intolleranze verso determinate sostanze. Infatti, a questo riguardo il Consiglio ha raggiunto un’ accordo politico a maggioranza qualificata, con voto contrario della delegazione austriaca, sulla proposta modificata di direttiva che prevede l’ indicazione sull’ etichetta di tutti gli ingredienti alimentari utilizzati per elaborare un prodotto alimentare ed in particolare l’ indicazione degli ingredienti allergeni. Infatti, si legge nella proposta modificata di direttiva che sebbene l’ etichetta, che si rivolge all’ insieme dei consumatori, non debba essere considerata uno strumento d’ informazione unico e sostitutivo del ruolo dei medici, è opportuno aiutare per quanto possibile i consumatori che soffrono di allergie o intolleranze, fornendo loro un’ informazione più completa sulla composizione dei prodotti. L’ elenco delle sostanze allergeniche comprende gli alimenti e gli ingredienti riconosciuti capaci di provocare un’ipersensibilità e che potrebbero beneficiare di una deroga prevista dalla direttiva 2000/13/CE. Per poter seguire l’ evoluzione delle conoscenze scientifiche nel settore è importante poter aggiornare rapidamente il suddetto elenco in caso di necessità. Detti aggiornamenti – si precisa – devono aver luogo sotto forma d’ applicazione di natura tecnica, la cui adozione deve essere di competenza della Commissione, in modo da semplificare e accelerare la procedura. Il testo concordato ( riportato nel link) stabilisce che l’ elenco degli ingredienti non è obbligatoria, nella misura in cui l’ ingrediente composto costituisce meno del 2% del prodotto finito rispetto al 5% previsto nella proposta di direttiva iniziale del 6 settembre 2001. La proposta modificata che modifica la direttiva 2000/13/CE prevede che gli Stati membri dovranno adottare entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per: – ammettere in commercio prodotti conformi alla nuova direttiva a decorrere dal 1 gennaio 2004; -vietare i prodotti non conformi alla nuova direttiva a decorrere dal 1 gennaio 2005.Occorre precisare, che, prima della sua definitiva adozione, una posizione comune adottata in una prossima riunione e trasmessa al Parlamento europeo per una seconda lettura ai sensi della procedura di codecisione.
Fonte: Eur-Lex
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