Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti olio di paraffina.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 15 maggio 2008 è pubblicato il Decreto 6 maggio 2008 del Direttore generale della sicurezza degli alimenti riguardante la “Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti olio di paraffina, in attuazione della decisione della Commissione 2007/442/CE:

Richiamandosi alla decisione 2007/442/CE relativa lla non iscrizione di diverse sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE tra cui figurano anche gli olii di paraffina identificati dai numeri CAS (Chemical Substance Actives) riportati nell’allegato A del presente decreto, il Direttore generale della sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute:

-considerato che alcuni titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti gli olii di paraffina che non sono stati inseriti nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, hanno richiesto un cambio di composizione con un altro olio che risulta attualmente in commercio;
-considerato che tale modifica è stata effettuata, previa valutazione tecnica da parte dell’Istituto Superiore di Sanità;
-considerato che non tutti i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti olii di paraffina che non sono stati inseriti nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 hanno richiesto di effettuare tale variazione tecnica di cambio di composizione;
-ritenuto pertanto di dover revocare i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non inserite nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
-considerato che la presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’art.6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una richiesta di iscrizione di queste sostanze attive nell’allegato I;
il Direttore generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione ha decreto che:
“1- Le autorizzazioni, dei prodotti fitosanitari revocati in quanto contenenti gli olii di paraffina che non sono stati inseriti nell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e riportati nell’allegato A del presente decreto, sono revocate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto.

(LG-FF)

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