Ricongiungimenti familiari e carte di lungo-soggiorno

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 1° dicembre scorso, ha approvato due decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie su “ricongiungimenti familiari” e il “soggiorno lungo per gli immigrati extracomunitari” i cui testi riportiamo nel link.

Il decreto sui ricongiungimenti familiari si compone di quattro articoli. Modifica e integra le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’ immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che disciplinano i ricongiungimenti familiari. Si aggiunge, inoltre, nel medesimo provvedimento legislativo , un articolo aggiuntivo concernente il ricongiungimento familiare dei rifugiati.
La nuova disciplina incide su alcune condizioni che limitavano o appesantivano ingiustificatamente l’ esercizio del diritto del ricongiungimento. Non è previsto, invece, l’ ampliamento delle categorie di familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento.
Tra le novità più importanti:
– non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari “a carico”, potendosi considerare tale requisito implicito;
– -la condizione della minore età prevista per il ricongiungimento è esplicitamente riferita al momento della presentazione della domanda, in modo da non addossare agli interessati le conseguenze di eventuali ritardi;
– Per i figli maggiorenni non è più richiesta l’ invalidità totale bensì l’ impossibilità di provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
– relativamente al ricongiungimento dei genitori è stata eliminata la necessità dell’ accertamento dell’ esistenza o meno di altri figli nel Paese di origine, limitandosi a richiedere soltanto la mancanza di un adeguato sostegno familiare;
Con il secondo decreto i cittadini stranieri otterranno lo Status di soggiornante di lungo periodo con una permanenza regolare in Italia di almeno 5 anni, da dimostrare con permesso di soggiorno in corso di validità, contro i 6 anni previsti finora. Il cittadino dovrà anche dimostrare di percepire un reddito minimo non inferiore all’ importo di un assegno socile annuo.
Il permesso di lungo periodo è a tempo indeterminato e rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.Può essere revocato per acquisto fraudolento, espulsione,pericolosità per l’ ordine pubblico, assenza dal territorio dell’ Unione Europea per 12 mesi consecutivi, o dopo 6 anni di assenza dal territorio nazionale.
Il “lungo soggiornante” potrà entrare in Italia senza visto, pur proveniendo da Paesi per i quali è richiesto, e circolare liberamente. Vengono subordinate all’ effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale le prestazioni di assistenza e previdenza sociale , quelle relative a erogazioni in ambito sanitario, scolastico e sociale, lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata e autonoma non espressamente vietata al cittadino.

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