1. Il richiedente trasmette al Ministero Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie la domanda in bollo di riconoscimento del titolo di formazione professionale sanitaria conseguito in un Paese membro dellUnione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui allart.10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. Alla stessa Direzione generale è trasmessa la domanda in bollo di riconoscimento relativa ai titoli professionali sanitari di cui al comma 1 conseguito in ambito comunitario, nei casi disciplinati dallart. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto per effetto dellarticolo 60, comma 3, del decreto legislativo.
Il Ministero procede allistruttoria delle domande di riconoscimento, indicendo apposita conferenza dei servizi che valuta ciascuna istanza di riconoscimento ed esprime parere motivato, sentito un rappresentante nazionale dellOrdine o Collegio professionale interessato, redigendo apposito verbale.
Il riconoscimento del titolo professionale è disposto con decreto dirigenziale, che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il riconoscimento del titolo professionale, in conformità al parere espresso dalla Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento delle misure compensative consistenti, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni.
(LG-FF)