Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari.

Sulla G.U n. 35 del 12 2 2011 è pubblicato il Dec.29 6 2010, n. 268 del Min della salute sul “Reg. ai sensi dell’art.24 del dec.leg.9 11 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi c comunitari ed extracomunitari ai fini dell’esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico vet., farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tec.sanitario di rad. medica, infermiere”.

L’avvio delle procedure, di cui all’articolo 2 del presente decreto, stabilisce che:
1. Il richiedente trasmette al Ministero – Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie la domanda in bollo di riconoscimento del titolo di formazione professionale sanitaria conseguito in un Paese membro dell’Unione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui all’art.10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. Alla stessa Direzione generale è trasmessa la domanda in bollo di riconoscimento relativa ai titoli professionali sanitari di cui al comma 1 conseguito in ambito comunitario, nei casi disciplinati dall’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto per effetto dell’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo.

Il Ministero procede all’istruttoria delle domande di riconoscimento, indicendo apposita conferenza dei servizi che valuta ciascuna istanza di riconoscimento ed esprime parere motivato, sentito un rappresentante nazionale dell’Ordine o Collegio professionale interessato, redigendo apposito verbale.

Il riconoscimento del titolo professionale è disposto con decreto dirigenziale, che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il riconoscimento del titolo professionale, in conformità al parere espresso dalla Conferenza dei servizi, è subordinato al superamento delle misure compensative consistenti, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni.

(LG-FF)

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