I Paesi Bassi asseriscono che tali sostanze comportano un rischio per lambiente, in particolare a seguito di volatilizzazione, percolazione ed erosione durante il ciclo di vita degli articoli in cui sono incorporati, comprendenti, tra gli altri prodotti, prodotti in gomma, materiali da costruzione (sigillanti), tessili e articoli con vernici e rivestimenti.
Lultimo addendum della relazione dellUnione europea sulla valutazione dei rischi redatta in virtù del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, ha concluso che le SCCP adempiono ai criteri per essere considerate sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e ha individuato nella spalmatura di tessuti e nelle tecnologie di compounding/conversione della gomma una fonte di altri rischi per lambiente.
A causa delle loro caratteristiche di sostanze PTB, le SCCP sono state riconosciute come sostanze estremamente problematiche (Substances of Very High Concerne SVHC) e incluse nellelenco di sostanze candidate conformemente allarticolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Pertanto, a norma dellarticolo 69, paragrafo 4, del regolamento REACH i Paesi Bassi sono tenuti a predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dellallegato XV di tale regolamento, al fine di non ritardare la necessaria adozione di appropriate misure di riduzione dei rischi.
(LG-FF)