Riesame della restrizione concernente le paraffine clorurare a catena corta (SCCP).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 100/15 del 22 aprile 2010 è pubblicata la Decisione 2010/226/UE della Commissione del 20 aprile 2010 relativa al riesame della restrizione concernente le paraffine clorurate a catena corta (SCCP) di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sentito il comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, meglio noto come REACH, con lettera del 4 giugno 2009 i Paesi Bassi hanno proposto che venga riesaminata l restrizione relative alle paraffine clorurare catena corta (SCCP) di cui al punto 42 dell’allegato XVII del citato regolamento REACH e hanno trasmesso i pertinenti elementi probanti a norma dell’articolo 69, paragrafo 5, di tale regolamento.

I Paesi Bassi asseriscono che tali sostanze comportano un rischio per l’ambiente, in particolare a seguito di volatilizzazione, percolazione ed erosione durante il ciclo di vita degli articoli in cui sono incorporati, comprendenti, tra gli altri prodotti, prodotti in gomma, materiali da costruzione (sigillanti), tessili e articoli con vernici e rivestimenti.

L’ultimo addendum della relazione dell’Unione europea sulla valutazione dei rischi redatta in virtù del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, ha concluso che le SCCP adempiono ai criteri per essere considerate sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e ha individuato nella spalmatura di tessuti e nelle tecnologie di compounding/conversione della gomma una fonte di altri rischi per l’ambiente.

A causa delle loro caratteristiche di sostanze PTB, le SCCP sono state riconosciute come sostanze estremamente problematiche (Substances of Very High Concerne – SVHC) e incluse nell’elenco di sostanze candidate conformemente all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Pertanto, a norma dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento REACH i Paesi Bassi sono tenuti a predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato XV di tale regolamento, al fine di non ritardare la necessaria adozione di appropriate misure di riduzione dei rischi.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo