Rifiuti, intermediazione commercio: G.U. pubblica criteri iscrizione Albo

Il testo integrale della delibera 2/2010 dell’Albo nazionale gestori ambientali del 15 dicembre 2010 recante «Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti» è pubblicata anche sulla GU n. 10 del 14.1.2011

Articolo 1 (Requisiti per l’iscrizione)
1. Le imprese che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 8 per svolgere l’attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi devono essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella allegata sotto la lettera “A”.

2. La dotazione minima di personale è costituita da:
a) il legale rappresentante dell’impresa e, comunque, chi ha la responsabilità della gestione della stessa;
b) i lavoratori dipendenti anche a tempo parziale e i lavoratori a progetto;
c) i soci delle società purché prestatori d’opera all’interno dell’impresa.
3. Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione di cui al comma 1 si intende soddisfatto con gli importi di cui alla tabella allegata sotto la lettera “B”. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un’attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito
o dell’intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiore a Euro 2.500.000,00 secondo lo schema allegato sotto la lettera “C”.

Articolo 2 (Responsabile tecnico)
1. Il responsabile tecnico può essere:
a) il legale rappresentante dell’impresa e, comunque, chi ha la responsabilità della gestione della stessa;
b) un lavoratore dipendente anche a tempo parziale;
c) un socio della società purché prestatore d’opera all’interno dell’impresa;
d) un professionista esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico per non più di dieci imprese iscritte all’Albo.

2. I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 8 sono individuati nell’allegato “D”.
3. L’elenco delle materie d’insegnamento di cui al modulo D dell’allegato “A” alla deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo prot. n. 003 del 16 luglio 1999 è sostituito dall’elenco di cui all’allegato “E” alla presente deliberazione. Tale modulo ha una durata minima di 40 ore.

Articolo 3 – (Disposizioni transitorie)
1. Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente deliberazione presentano domanda d’iscrizione all’Albo entro il termine di sessanta giorni da tale data, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del decreto 28 aprile 1998, n. 406.

2. L’incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che presentano domanda d’iscrizione nei termini di cui al comma 1, può essere assunto dal legale rappresentante dell’impresa, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 2. Le imprese interessate hanno l’obbligo di soddisfare tali requisiti entro tre anni dalla
data dell’iscrizione.

3. OMISSIS (vedi link)

Articolo 4 (Entrata in vigore e abrogazioni)
1. L’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all’articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La deliberazione prot. n. 003 del 4 aprile 2000 è abrogata

Vedi delibera completa al link

(LP)

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