Trasporti transfrontalieri: Albo Nazionale gestori ambientali, Deliberazione 22.12. 2010 n. 3

Trasporti transfrontalieri: Albo Nazionale gestori ambientali, Deliberazione 22.12. 2010 n. 3 – Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, come sostituito dall’articolo 17 del D.Lgs 205/2010.

Albo Nazionale gestori ambientali – Deliberazione 22 dicembre 2010

Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, come sostituito dall’articolo 17 del D.Lgs 205/2010.
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Testo completo: vedi link
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Articolo 1
(Procedura l’iscrizione)

1. Le imprese che intendono iscriversi all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano in attività alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 presentano domanda d’iscrizione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.M. 406/98, utilizzando il modello di cui
all’allegato “A”.

2. Le imprese di cui al comma 1 con la domanda d’iscrizione attestano in lingua italiana mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del DM 406/98;
b) i numeri di targa e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti anche in relazione al trasporto delle merci pericolose (ADR) ove previsto;
c) il possesso della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci ove previste;
d) elenco delle tipologie di rifiuti che si intendono trasportare e relativo codice dell’Elenco Europeo dei rifiuti.

3. L’iscrizione è effettuata sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 2 e ne viene rilasciata contestuale ricevuta secondo il modello di cui all’allegato “B”, che consente di operare, fermo restando l’esito della verifica di cui al comma 4.

4. La Sezione regionale procede a verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e attestati con la domanda d’iscrizione e notifica all’interessato il provvedimento formale di iscrizione.

5. Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2, dispone la cancellazione dall’Albo. La mancata ricezione nel termine di cui al comma 6 della documentazione ivi prevista è considerata equivalente al mancato possesso delle condizioni e dei requisiti attestati con la domanda d’iscrizione.

6. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, le imprese interessate presentano:
a) attestazione di cui all’articolo 12, comma 3, lettera a), del DM 406/98;
b) copie delle carte di circolazione dei veicoli;
c) copia della licenza comunitaria o dell’autorizzazione internazionale all’autotrasporto di merci ove previste;
d) documentazione attestante i requisiti del responsabile tecnico;
e) documentazione equivalente al certificato generale del casellario giudiziario relativo al legale rappresentante e al responsabile tecnico.

7. La documentazione di cui al comma 6 è accompagnata da traduzione nella lingua italiana giurata nei modi di legge.
8. Nelle more del rilascio del provvedimento di cui al comma 4 la ricevuta della domanda d’iscrizione deve essere tenuta a bordo dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 come sostituito dall’articolo 17 del D.Lgs. 205/2010.

Articolo 2
(Disposizioni transitorie e finali)

OMISSIS (vedi link)

(LP)

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