Rifiuti: ISPRA rende accessibile al pubblico l’Elenco nazionale autorizzazioni ordinarie e in procedura semplificata

In base a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, l’ISPRA rende accessibile al pubblico in via telematica l’Elenco nazionale delle autorizzazioni che gli enti competenti (province, regioni) rilasciano per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, anche in forma semplificata. Tale elenco deve avere contenuto informativo omogeneo, ufficiale e certificato dall’amministrazione che rilascia il provvedimento, al fine di garantire la necessaria trasparenza in grado di contrastare l’illegalità.

Elenco Nazionale Autorizzazioni Ordinarie ed in procedura semplificata.

Gli articoli 208, 209, 211, 213 e 214 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. stabiliscono che le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ordinarie ed in procedura semplificata e delle autorizzazioni integrate ambientali, comunichino al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA, gli elementi identificativi dei provvedimenti stessi.

Per le autorizzazioni ordinarie, l’articolo 208 individua le seguenti informazioni:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa autorizzata;
c) sede dell’impianto autorizzato;
d) attività di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell’attività di gestione;
f) quantità autorizzate;
g) scadenza dell’autorizzazione.

Per le procedure semplificate, l’articolo 214 individua i seguenti elementi identificativi delle imprese iscritti nei registri:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa;
c) sede dell’impianto;
d) tipologia di rifiuti oggetto dell’attività di gestione;
e) relative quantità;
f) attività di gestione;
g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
Si evidenzia, inoltre, che con la sottoscrizione dell’Accordo Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 (G.U. 5 settembre 2011 n. 206) fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti hanno l’obbligo di trasmettere le informazioni (art. 4 dell’Accordo):
a) entro tre mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo stesso, utilizzando le informazioni di cui all’allegato 1 condivisi fra le Amministrazioni firmatarie dell’Accordo;
b) in alternativa a quanto previsto alla lettera a), le Regioni, le Province ed i Comuni non dotati di sistemi informativi strutturati trasmettono le informazioni collegandosi al sito del catasto telematico seguendo le procedure ivi indicate.
Successivamente le informazioni dovranno essere trasmesse con le medesime modalità entro 15 giorni dall’efficacia dei relativi provvedimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n.152/2006 e dal citato accordo, l’ISPRA è tenuta a curare l’inserimento degli elementi identificativi delle autorizzazioni e delle comunicazioni in un Elenco Nazionale accessibile al pubblico.

Il Servizio Rifiuti ha provveduto alla realizzazione dell’Elenco Nazionale che sarà disponibile per la consultazione al seguente indirizzo WEB: http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it e che è già pronto per la pubblicazione.

Nella banca dati del sistema informativo sono attualmente presenti 7.867 provvedimenti autorizzativi e 6.707 Comunicazioni per gli impianti che operano in regime agevolato. Si segnala che, nella maggior parte dei casi, ad uno stesso impianto di gestione dei rifiuti sono associati più provvedimenti autorizzativi che riguardano rinnovi, integrazioni al provvedimento iniziale dovute a modifiche : impiantistiche, delle tipologie dei rifiuti trattati, delle operazioni di gestione, delle quantità gestite ecc.
L’istituto ha rimandato la pubblicazione dell’elenco perché ha ritenuto opportuno installare l’elenco Nazionale su una nuova infrastruttura tecnologica, più sicura e più performante.

Fonte: ISPRA

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