Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004 la Circolare 3 dicembre 2004 del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio avente per oggetto : Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 Indicazioni per l operatività nel settore della carta.
Il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio ha emanato la Circolare 3 dicembre 2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004 che richiamandosi al Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 2003 reca le Indicazioni per l operatività nel settore della carta ai fini del riciclaggio utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo come carta, cartoni e cartoncini.
La circolare definisce, innanzitutto, che cosa si deve intendere per materiale riciclato, realizzato con materiali ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio nel settore della carta, come carta, cartoni e cartoncini prodotti a partire da maceri classificati secondo le norme UNI-EN 643, o prodotti a partire da paste ottenute da legno derivanti da scarti, trucioli, ecc. da raccolte selettive e/o differenziate. Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 1987, n. 172 ( Regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, recante utilizzazione, nell ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all uso cui devono essere destinati) e all indice inserito in allegato, vengono indicate le categorie di prodotti per il settore cartario, che potranno essere ottenute con materiali riciclati ascrivibili nel Repertorio del riciclaggio. Nel momento in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti al repertorio del riciclaggio, esiste l obbligo che presentino: la medesima destinazione d uso, anconchè con aspetto caratteristiche o ciclo produttivo diversi; prestazioni sostanzialmente conformi all utilizzo cui sono destinati rispetto ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini. La congruità del prezzo dei beni o manufatti realizzati con materiali riciclati ascrivibili al Repertorio del riciclaggio si ritiene rispettato se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti beni o manufatti realizzati con materiali vergini che si vanno a sostituire.
La circolare definisce, innanzitutto, che cosa si deve intendere per materiale riciclato, realizzato con materiali ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio nel settore della carta, come carta, cartoni e cartoncini prodotti a partire da maceri classificati secondo le norme UNI-EN 643, o prodotti a partire da paste ottenute da legno derivanti da scarti, trucioli, ecc. da raccolte selettive e/o differenziate. Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 1987, n. 172 ( Regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, recante utilizzazione, nell ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all uso cui devono essere destinati) e all indice inserito in allegato, vengono indicate le categorie di prodotti per il settore cartario, che potranno essere ottenute con materiali riciclati ascrivibili nel Repertorio del riciclaggio. Nel momento in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti al repertorio del riciclaggio, esiste l obbligo che presentino: la medesima destinazione d uso, anconchè con aspetto caratteristiche o ciclo produttivo diversi; prestazioni sostanzialmente conformi all utilizzo cui sono destinati rispetto ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini. La congruità del prezzo dei beni o manufatti realizzati con materiali riciclati ascrivibili al Repertorio del riciclaggio si ritiene rispettato se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti beni o manufatti realizzati con materiali vergini che si vanno a sostituire.
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