Rifiuti: operatività di riciclaggio nel settore della carta

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004 la Circolare 3 dicembre 2004 del Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio avente per oggetto : “ Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 – Indicazioni per l’ operatività nel settore della carta”.

Il Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio ha emanato la Circolare 3 dicembre 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004 – che richiamandosi al Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 2003 reca le “ Indicazioni per l’ operatività nel settore della carta” ai fini del riciclaggio utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo come carta, cartoni e cartoncini.
La circolare definisce, innanzitutto, che cosa si deve intendere per materiale riciclato, realizzato con materiali ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio nel settore della carta, come carta, cartoni e cartoncini prodotti a partire da maceri classificati secondo le norme UNI-EN 643, o prodotti a partire da paste ottenute da legno derivanti da scarti, trucioli, ecc. da raccolte selettive e/o differenziate. Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 1987, n. 172 (“ Regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, recante utilizzazione, nell’ ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all’ uso cui devono essere destinati) e all’ indice inserito in allegato, vengono indicate le categorie di prodotti per il settore cartario, che potranno essere ottenute con materiali riciclati ascrivibili nel Repertorio del riciclaggio. Nel momento in cui i prodotti realizzati con materiali riciclati, iscritti al repertorio del riciclaggio, esiste l’ obbligo che presentino: la medesima destinazione d’ uso, anconchè con aspetto caratteristiche o ciclo produttivo diversi; prestazioni sostanzialmente conformi all’ utilizzo cui sono destinati rispetto ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini. La congruità del prezzo dei beni o manufatti realizzati con materiali riciclati ascrivibili al Repertorio del riciclaggio si ritiene rispettato se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti beni o manufatti realizzati con materiali vergini che si vanno a sostituire.

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