Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE C 251 E/1 dell11-10-2005 è pubblicata la Posizione Comune (CE) N. 29/2005 definita dal Consiglio il 18 luglio 2005 in vista delladozione della direttiva 2005/
/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE.
La Posizione Comune(CE)n. 29/2005 definita dal Consiglio il 18 luglio 2005 si riferisce alladozione di una direttiva riguardante un determinato numero di macchine destinate al sollevamento di persone resasi necessaria per una migliore delimitazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti gli ascensori.
La direttiva che sarà adottata secondo quanto indicato nella citata Posizione Comune (CE) del Consiglio, non si applicherà al sollevamento di persone mediante macchine non destinate a tale scopo, lasciando, comunque, impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali rispetto a tali macchine, ai fini dellattuazione della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per luso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dellarticolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
In base a quanto precedentemente indicato, è opportuno precisare che la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine (nota, appunto, come direttiva macchine) costituiva la codificazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine. Pertanto , in occasione di nuove modifiche della direttiva 98/37/CE, per motivi di chiarezza si rende necessario procedere alla rifusione della suddetta direttiva. Infatti, anche ai fini della certezza del diritto, la nuova direttiva sarà applicata ai seguenti prodotti: macchine, attrezzature intercambiabili,componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene,funi e cinghie,dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi – macchine, ovvero quegli insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che,.da soli,non sono in grado di garantire unapplicazione ben determinata.
Conseguentemente la direttiva 98/37/CE è abrogata.
Nella Posizione Comune (CE) relativa alladozione della nuova direttiva, viene sottolineato che il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali delleconomia comunitaria. Il costo sociale dovuto allalto numero di infortuni provocati direttamente dallutilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stessa delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione e manutenzione.
La direttiva che sarà adottata secondo quanto indicato nella citata Posizione Comune (CE) del Consiglio, non si applicherà al sollevamento di persone mediante macchine non destinate a tale scopo, lasciando, comunque, impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali rispetto a tali macchine, ai fini dellattuazione della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per luso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dellarticolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
In base a quanto precedentemente indicato, è opportuno precisare che la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine (nota, appunto, come direttiva macchine) costituiva la codificazione della direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine. Pertanto , in occasione di nuove modifiche della direttiva 98/37/CE, per motivi di chiarezza si rende necessario procedere alla rifusione della suddetta direttiva. Infatti, anche ai fini della certezza del diritto, la nuova direttiva sarà applicata ai seguenti prodotti: macchine, attrezzature intercambiabili,componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene,funi e cinghie,dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi – macchine, ovvero quegli insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che,.da soli,non sono in grado di garantire unapplicazione ben determinata.
Conseguentemente la direttiva 98/37/CE è abrogata.
Nella Posizione Comune (CE) relativa alladozione della nuova direttiva, viene sottolineato che il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali delleconomia comunitaria. Il costo sociale dovuto allalto numero di infortuni provocati direttamente dallutilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stessa delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione e manutenzione.
Fonte: Eur-Lex
Approfondimenti