Riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1-10-2009 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,n. 190 concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Visto l’articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009,n.39, convertito. con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,n.77 e sentite le organizzazioni sindacali, udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 6 aprile 2009, sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Presidente della Repubblica ha emanato il seguente regolamento:

1-Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, esercita le funzioni di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché quelle ad esso attribuite da ogni da ogni altra norma vigente.

Come previsto dall’articolo 2 del decreto presidenziale
1-Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplinati da apposito regolamento, in cinque direzioni generali coordinate da un Segretario generale.

2-Oltre al segretario generale di cui all’articolo 3, comma 3, le strutture di livello dirigenziale generale di cui al comma 1 assumono le seguenti denominazioni:
a) Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;
b) Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
c) Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l energia;
d) Direzione generale per le valutazioni ambientali;
e) Direzione generale degli affari generali e del personale.

3-Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento, nonché ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con riferimento all’attuazione della normativa comunitaria nel settore di rispettiva competenza.

4-Il Ministero si avvale altresì, di regola, per i compiti e le attività tecnico scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ambiente, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il Decreto del Presidente della Repubblica, descrive i compiti attribuiti al Segretario generale del Ministero(art.3), alla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche(art.4);
alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare (art.5); alla Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (art.6); alla Direzione generale per le valutazioni ambientali (art. 7); alla Direzione generale degli affari generali e del personale (art.8).

Nell’ambito del Ministero operano (art.9) vari organismi di supporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,n.90, in conformità con quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

Presso il Ministero opera, ai sensi dell’articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto.
Inoltre, per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministero si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente(CCTA), del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo delle Capitanerie di Porto e dei reparti del Corpo della Guardia di Finanza e dei reparti delle forze di polizia, previa intesa con i ministri competenti.

Le dotazioni organiche sono indicate all’articolo 10 secondo l’allegata Tabella A.

(LG-FF)

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