Risarcimento danni causati dall’inquinamento da idrocarburi

Nel S.O. n. 120 della Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.7.2005 è pubblicata la Legge 12 luglio 2005,n.130 relativa all’Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull’istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall’inquinamento di idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

Con la promulgazione della Legge 12 luglio 2005, n. 130, il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull’istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall’inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003.
Come recita l’articolo 2 della Legge sull’Ordine di esecuzione, si recita che “1.Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, di seguito denominato “Protocollo”, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso”.
Per quanto riguarda le “competenze giurisdizionali”, le cause promosse per i danni derivanti dall’inquinamento da idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato l’inquinamento. Nell’ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali è competente il tribunale preventivamente adito.

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