Nel S.O. n. 120 della Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.7.2005 è pubblicata la Legge 12 luglio 2005,n.130 relativa allAdesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sullistituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dallinquinamento di idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dellordinamento interno.
Con la promulgazione della Legge 12 luglio 2005, n. 130, il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sullistituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dallinquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003.
Come recita larticolo 2 della Legge sullOrdine di esecuzione, si recita che 1.Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui allarticolo 1, di seguito denominato Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso.
Per quanto riguarda le competenze giurisdizionali, le cause promosse per i danni derivanti dallinquinamento da idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato linquinamento. Nellipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali è competente il tribunale preventivamente adito.
Come recita larticolo 2 della Legge sullOrdine di esecuzione, si recita che 1.Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui allarticolo 1, di seguito denominato Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallarticolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso.
Per quanto riguarda le competenze giurisdizionali, le cause promosse per i danni derivanti dallinquinamento da idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si è verificato linquinamento. Nellipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali è competente il tribunale preventivamente adito.
Approfondimenti