Rischi interferenziali dovuti al lavoro di più imprese nello stesso “teatro lavorativo”: sentenza Cassazione Lavoro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza del 7 gennaio 2009 n. 45 si è pronunciata sugli obblighi del datore di lavoro in caso di presenza sul luogo di lavoro di più imprese e quindi di gestione dei rischi da interferenze

Nella fattispecie oggetto del giudizio della Corte, “l’autocisterna condotta da Tizio stava effettuando operazione di riempimento di olio combustibile, per svuotamento di un oleodotto della società Delta; le operazioni di trasferimento dell’olio erano effettuate da personale dipendente della Beta, secondo modalità tecniche disposte dalla Gamma; Tizio era salito sulla cisterna dell’autobotte per controllare il livello di riempimento dell’olio, quando la manichetta che collegava l’oleodotto all’autobotte si è staccata violentemente colpendolo in pieno viso, provocandogli danno oculare permanente“.

La Suprema Corte ha confermato così la sentenza della Corte d’Appello che aveva stabilito “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. nel non avere accertato preventivamente se le modalità di svuotamento dell’oleodotto decise ed attuate da terzi potessero essere pericolose per Tizio, in relazione ai compiti assegnati al lavoratore ed alla posizione in cui si trovava al momento dell’infortunio.”

In particolare, “il giudice d’appello ha riconosciuto che il datore di lavoro di Tizio non avrebbe potuto interferire nella scelta delle modalità di esecuzione del lavoro, ma ha affermato che essa avrebbe potuto e dovuto vietare al dipendente di effettuare il lavoro in quella posizione, se avesse preventivamente accertato che le modalità di svuotamento dell’oleodotto stabilite dai terzi erano oggettivamente pericolose. La situazione di pericolo di Tizio derivava non solo dalla possibilità di caduta dall’alto, ma anche dalla vicinanza del tubo a pressione con il quale veniva caricato nella cisterna l’olio combustibile. E che tali modalità fossero pericolose è dimostrato dallo stesso infortunio: la tecnica utilizzata (iniezioni di azoto) ha determinato delle fuoruscite di gas che hanno strappato la manichetta che collegava l’oleodotto alla cisterna”.

Dunque il principio sancito dalla Corte di Cassazione, che conserva la sua validità anche sotto l’attuale vigenza dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, è il seguente: “Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’articolo 2087 Codice Civile, ad informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti”.

AG

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