Ristrutturazione degli enti di formazione professionale: aiuti UE all’Italia,illegittimi.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 81/25 del 18 marzo 2006 è pubblicata la Decisione della Commissione 2006/225/Ce del 2 marzo 2006 relativa al regime di aiuti messo in atto dall’Italia per la ristrutturazione degli enti di formazione professionale.

Facendo seguito alla lettera datata 27 maggio 2002, protocollata il 31 maggio 2002 (A/14263), la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante la deliberazione n. 57/5400, del 25 febbraio 2002, della Giunta regionale della Regione Piemonte.
Secondo il denunciante sarebbero stati concessi aiuti illegittimi a taluni enti di formazione professionale, operanti sul territorio della regione Piemonte, in virtù della citata deliberazione n. 57-5400, cui sarebbe stata data esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
Tuttavia, è subito emerso, dalla documentazione allegata alla risposta delle autorità italiane alla richiesta della Commissione di ulteriori informazioni (A/38204), che la deliberazione 57-5400 che è all’origine della denuncia, costituiva soltanto il provvedimento di attuazione, per quanto riguarda la Regione Piemonte, del decreto Ministeriale 173/2001 ed in particolare di uno dei suoi sottoprogrammi, vale a dire i “ contributi per il pagamento di oneri pregressi”.
L’aiuto concesso in base al summenzionato sottoprogramma è destinato principalmente al rimborso di debiti degli enti di formazione, relativi a costi finanziari e salariali pregressi, ed è accordato sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto. Possono beneficiare dell’aiuto enti di formazione professionale, costituiti in varie forme, con o senza fini di lucro; le grandi imprese non sono escluse.
Con la Decisione 2006/225/CE della Commissione del 2 marzo 2006, gli aiuti concessi dall’Italia con il decreto ministeriale 173/2001, di attuazione della legge 388/2000, in rapporto a costi relativi ad attività di formazione professionale, fornita a singoli individui come parte del sistema di istruzione pubblica e risultante da contabilità separata, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 87 , paragrafo 1 del trattato e non configurano aiuti di Stato,nella misura in cui dette attività non costituiscono attività economica. Tuttavia gli aiuti di cui sopra, concessi per attività di natura economica svolte nel quadro del sistema di istruzione pubblica, possono beneficiare della deroga di cui all’articolo 86 paragrafo 2 del trattato.Pertanto il regime di aiuti è compatibile con il mercato comune limitatamente ai sottoprogrammi “adeguamento di edifici ed attrezzature per il miglioramento dell’accesso dei disabili” e “formazione dei formatori”, mentre è incompatibile per quanto riguarda i sottoprogrammi “contributi per il pagamento di oneri pregressi”; “incentivi alle dimissioni volontarie del personale”; adeguamento dei sistemi informatici; “adeguamento di edifici ed attrezzature alle normative obbligatorie sulla sicurezza”.
Conseguentemente l’Italia dovrà provvedere ad adottare le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti illegittimamente messi a disposizione dei beneficiari, oltre al rimborso dei relativi interessi.

Fonte: Eur-Lex

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