Rivalutazioni infortuni e M.P.: 4 decreti sulla G.U. n. 257 del 3.11.2010

Con 4 decreti pubblicati sulla G.U. n. 257 del 3.11.2010 sono state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e M.P. con decorrenza 1.07.2010 nei settori industria, agricoltura e in favore di medici radiologi e tecnici radiologi autonomi.

Fonte: INCA-CGIL
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Con 4 decreti pubblicati sulla G.U. n. 257 del 3.11.2010 sono state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e M.P. con decorrenza 1.07.2010 nei settori industria, agricoltura e in favore di medici radiologi e tecnici radiologi autonomi.

La rivalutazione tiene conto della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell’anno 2009 rispetto all’anno 2008, calcolata dall’ISTAT, pari allo 0,75%.

Dal 1° luglio 2010, quindi, l’INAIL dovrà procedere alla riliquidazione delle rendite e delle altre prestazioni a queste collegate.

SETTORE INDUSTRIA

I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere ai fini del calcolo della rendita saranno i seguenti:
– limite minimo euro 14.456,40 (in precedenza euro 14.349,30);
– limite massimo euro 26.847,60 (in precedenza euro 26.648,70).
Entro i predetti limiti saranno, pertanto, riliquidate le rendite in corso di godimento al 1° luglio 2010.

Inoltre – per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2009 – alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione a seconda del periodo in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale:
– per il 2008 e precedenti = 1,0075
– per l’anno 2009 e 1° semestre 2010 = 1,0000.

SETTORE AGRICOLTURA

La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento al 1° luglio 2010, è di euro 21.818.23
Nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1° gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della Legge 26 febbraio 1982 n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, i criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 14, lettera e), della Legge n. 243/1993 la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette ed a superstiti costituite con decorrenza dal 1° giugno 1993 in favore dei lavoratori di cui all’art. 205, comma primo, lettera b) del T.U. (autonomi), è di euro 14.456,40, pari, cioè, al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

MARITTIMI

I nuovi massimali retributivi risultano i seguenti:
– per i comandanti e capi macchinisti euro 38.660.54;
– per i primi ufficiali di coperta e di macchina euro 32. 754.07;
– per gli altri ufficiali euro 29.800.84.

ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA E ASSEGNO “UNA TANTUM” IN CASO DI MORTE

L'”assegno per assistenza personale continuativa”, è elevato da euro 472,45 a euro 475,99 e l’assegno “una tantum” in caso di morte, passa da euro 1.893,04 a euro 1907,24, per entrambi i settori industriale ed agricolo.

Sempre il 21 giugno 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha decretato – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010 – il nuovo importo da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

La retribuzione annua da assumersi a favore dei medici e dei loro superstiti, e’ fissata in euro 55.168,26 con effetto dal 1° luglio 2010.

Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi la retribuzioni convenzionale annua, sulla cui base riliquidare le rendite di inabilità permanente ed ai superstiti, in godimento dal 1° luglio 2010 è fissata in euro 24514,73 (eventi anno 2009 – 2010).

(LP)

Fonte: INCA

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