Salute dei bambini: Indicazioni UE sui prodotti alimentari

Sulla GUUE dell’UE L 277/3 del 22.10.2009 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 983/2009 del 21 0ttobre 2009 relativo all’autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

Salute dei bambini –Indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari

Sulla GUUE dell’UE L 277/3 del 22.10.2009 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 983/2009 del 21 0ttobre 2009 relativo all’autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.

Conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate se non sono autorizzate da parte della Commissione a norma del suddetto regolamento e incluse nell’ elenco delle autorizzazioni autorizzate.Inoltre, sempre in base al citato regolamento, le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’ autorità nazionale competente di uno Stato membro. L’ autorità nazionale competente trasmette le domande valide all’ Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
Al ricevimento della domanda l’ Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione , e a esprimere un parere sull’ indicazione sulla salute oggetto della domanda.
Spetta alla Commissione prendere una decisione sull’ autorizzazione delle indicazioni sulla salute tenendo conto del parere espresso dall’ Autorità.
Dopo avere esaminato, nei “ considerando”, vari casi di domande pervenute alla Commissione da parte di soggetti operativi nel settore alimentare, è stato adottato il presente Regolamento il quale stabilisce (art.1) che “ Le indicazioni di cui all’ allegato I del presente regolamento possono essere riportate sugli alimenti nel mercato comunitario conformemente alle condizioni fissate indetto allegato.
Tali indicazioni sulla salute sono incluse in un elenco di indicazioni autorizzate di cui all’ articolo 14, paragrafo 1, del regolamento(CE) n. 1924/2006.
Le indicazioni sulla salute(articolo 2) di cui all’ allegato II del presente regolamento sono respinte.
Tuttavia, le indicazioni sulla salute (articolo 3) di cui all’ articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento(CE) n. 1924/2006 figuranti nell’ allegato II del presente regolamento possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi a decorrere dall’ entrata in vigore del presente regolamento (11 novembre 2009).

(LG-RP)

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