Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2009 è pubblicato il Decreto Legislativo 24 febbraio 2009, n. 24 recante Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento(CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
Dall8 aprile scorso sono applicabili nuove sanzioni per chi non rispetta i diritti dei disabili e delle persone con mobilità ridotta in aeroporto o durante i viaggi aerei. Limporto di tali multe, che saranno decise ed applicate dallENAC (Ente Nazionale per lAviazione Civile), è contenuto nel regolamento di cui al presente decreto legislativo.
Questo sistema, però, scatterà se il fatto occorso ai passeggeri disabili o con ridotta mobilità non dovesse costituire reato. A seconda del tipo di violazione, il regolamento individua un responsabile a cui comminare la sanzione pecuniaria. Ad esempio, il vettore aereo, un suo agente od un operatore turistico che negheranno la prenotazione per un volo a causa disabilità o mobilità ridotta del passeggero rischieranno da 10 mila a 40 mila euro di multa; mentre, per il negato imbarco gli stessi soggetti responsabili potranno dover pagare da 30 mila a 120 mila euro e da 20 mila a 80 mila euro se rifiuteranno di rimborsare il biglietto o offrire un volo alternativo, anche alleventuale accompagnatore dellhandicappato.
Il regolamento individua, invece, nel gestore aeroportuale il responsabile della mancata chiarezza nella designazione dei punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilità od a mobilità ridotta, sia allinterno sia allesterno del terminal (da 5 mila a 20 mila euro di multa), e del mancato adempimento degli obblighi di assistenza (da 10 mila a 40 mila euro di multa) contenuti nellallegato 1 al regolamento, come ad esempio lassistenza per recarsi a fare il check in, quella di espletare i controlli doganali, quella per accedere allaereo, quella per recarsi in bagno,ecc. Sempre il gestore dellaeroporto rischierà da 2 mila e 500 a 10 mila euro di multa se non fisserà e renderà pubbliche le norme di qualità per lassistenza specificate sempre nellallegato 1 al regolamento, tranne che nei piccoli aeroporti commerciali (cioè con transito annuo di passeggeri inferiori a 150 mila persone. Il regolamento sottolinea pure che, in caso di subappalto del servizio, la sanzione si applicherà unicamente al gestore. Per quello che accade a bordo, invece, le sole responsabili saranno le compagnie aeree. Così, per mancata assistenza sugli aeromobili dovranno pagare da 10 mila a 40 mila euro.
Il regolamento prevede, infine, che, dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni debbano essere aggiornati, secondo lapplicazione dellincremento pari allindice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dallISTAT nel biennio precedente, e che con le sanzioni irrogate sia istituito un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Questo sistema, però, scatterà se il fatto occorso ai passeggeri disabili o con ridotta mobilità non dovesse costituire reato. A seconda del tipo di violazione, il regolamento individua un responsabile a cui comminare la sanzione pecuniaria. Ad esempio, il vettore aereo, un suo agente od un operatore turistico che negheranno la prenotazione per un volo a causa disabilità o mobilità ridotta del passeggero rischieranno da 10 mila a 40 mila euro di multa; mentre, per il negato imbarco gli stessi soggetti responsabili potranno dover pagare da 30 mila a 120 mila euro e da 20 mila a 80 mila euro se rifiuteranno di rimborsare il biglietto o offrire un volo alternativo, anche alleventuale accompagnatore dellhandicappato.
Il regolamento individua, invece, nel gestore aeroportuale il responsabile della mancata chiarezza nella designazione dei punti di arrivo e di partenza per le persone con disabilità od a mobilità ridotta, sia allinterno sia allesterno del terminal (da 5 mila a 20 mila euro di multa), e del mancato adempimento degli obblighi di assistenza (da 10 mila a 40 mila euro di multa) contenuti nellallegato 1 al regolamento, come ad esempio lassistenza per recarsi a fare il check in, quella di espletare i controlli doganali, quella per accedere allaereo, quella per recarsi in bagno,ecc. Sempre il gestore dellaeroporto rischierà da 2 mila e 500 a 10 mila euro di multa se non fisserà e renderà pubbliche le norme di qualità per lassistenza specificate sempre nellallegato 1 al regolamento, tranne che nei piccoli aeroporti commerciali (cioè con transito annuo di passeggeri inferiori a 150 mila persone. Il regolamento sottolinea pure che, in caso di subappalto del servizio, la sanzione si applicherà unicamente al gestore. Per quello che accade a bordo, invece, le sole responsabili saranno le compagnie aeree. Così, per mancata assistenza sugli aeromobili dovranno pagare da 10 mila a 40 mila euro.
Il regolamento prevede, infine, che, dal 1° gennaio 2011, gli importi delle sanzioni debbano essere aggiornati, secondo lapplicazione dellincremento pari allindice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dallISTAT nel biennio precedente, e che con le sanzioni irrogate sia istituito un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
(LG-SP)
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