Scatta il congedo obbligatorio per i neopapà

In GU il decreto che rende obbligatorio un giorno di congedo dal lavoro. E che consente alle mamme di convertire la facoltativa in 300 euro al mese per pagare nido e baby sitter

Scatta il congedo obbligatorio per i neopapà

State per avere un bimbo o lo avete avuto dopo il 1 gennaio 2013?
Cari papà, da oggi siete obbligati a rimanere un giorno a casa con lui.

È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013 il decreto 22.12.2012, che introduce, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo del padre.

Il congedo obbligatorio deve essere utilizzato dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio e naturalmente è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.

Il papà, diversamente da quel che accade alla mamma, avrà riconosciuto il 100% del suo stipendio.
Il congedo non può essere frazionato in ore.

La legge introduce anche il congedo facoltativo per il padre, di uno o due giorni, anche continuativi, deve invece essere scalato dalla maternità obbligatoria della madre lavoratrice, che di conseguenza anticipa il termine finale del congedo post-partum della madre per lo stesso numero di giorni presi dal papà. «Gli istituti di cui al presente articolo – precisa la legge – si applicano anche al padre adottivo o affidatario». Le nuove regole si applicano alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.

Come fare? È piuttosto semplice: il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni e preferibilmente in coincidenza con l’evento nascita (come se bastasse la data presunta del parto a prevedere con 15 giorni di anticipo il giorno esatto dell’arrivo del pargolo, in modo da comunicarlo all’azienda con il congruo anticipo di 15 giorni). Poi ci pensa l’azienda a comunicare tutto all’Inps. Nel caso del congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternita’ a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre.

L’altra novità introdotta è che il congedo parentale della mamma può essere convertito in contributi economici per pagare nidi e baby sitter e favorire così il suo rientro nel mondo del lavoro.
Questa richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia gà usufruito in parte del congedo parentale, quindi decidendo per esempio di stare a casa tre mesi e di farsi dare un contributo economico per gli altri tre. Il contributo è di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi. Non è previsto un contributo in cash: per le baby sitter lo Stato darà i soldi come buoni lavoro, mentre per i nidi (statali o privati) lo Stato pagherà direttamente la struttura scelta dalla famiglia e frequentata dal bimbo, fino a un massimo di 300 euro mensili.

Per il 2013 le domande dovranno essere presentate all’interno di una finestra stabilita dall’Inps, che forse nel 2014 e nel 2015 non sarà più unica. Possono partecipare ai bandi le lavoratrici i cui figli siano già nati ma anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo. Si farà poi una graduatoria nazionale, che terrà conto dell’ISEE. Per questi contributi la copertura è di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne.

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