“SCIA”: chiarimenti sulla Segnalazione certificata di inizio attività

Risposta del Ministero della Semplificazione sulla SCIA, la “Segnalazione certificata di inizio attività”,

Risposta del Ministero della Semplificazione sulla SCIA, la “Segnalazione certificata di inizio attività” (art. 49, comma 4-bis del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, che ha sostituito la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241).

Secondo la nota del del Ministero della Semplificazione:

1.: la SCIA trova applicazione nella materia edilizia, mantenendo l’identico campo applicativo di quella della DIA, senza quindi interferire con l’ambito applicativo degli altri titoli abilitativi.

2. la SCIA NON si applica alla DIA alternativa al permesso di costruire e le leggi regionali previgenti con le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’art. 22, c. 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 non siano state incise dall’entrata in vigore dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010.

3. in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere di acquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso;

4. per le DIA edilizie presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la disciplina applicabile non può che essere quella vigente al momento della presentazione della DIA, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimo intervento, una SCIA.

(LP)

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