Se assente,il lavoratore in malattia ha diritto ad una seconda visita di controllo

La Suprema Corte di Cassazione-Sezione lavoro- con Sentenza n. 22065/2004, depositata in Cancelleria il 23 novembre 2004, ha stabilito che costituisce giustificato motivo di assenza del lavoratore dalla visita di controllo quando nello stesso orario si è recato ad una visita presso il proprio medico di fiducia.

L’ assenza del lavoratore alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell’ art.5, comma 14, del Decreto – Legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’ assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purchè il lavoratore dimostri l’ impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità.
Sulla base di questo principio la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22065 del 23 novembre 2004, ha ritenuto che costituisse giustificato motivo di assenza del lavoratore dalla visita di controllo l’ essersi recato, nello stesso orario, ad una delicata visita presso il proprio medico di fiducia
La sentenza della Suprema Corte è conseguente ad un ricorso di un lavoratore avverso alla decisione del Pretore di Ascoli Piceno che aveva respinto la domanda volta ad ottenere l’ indennità economica di malattia, negata dall’ INPS perché assente alla visita di controllo, ritenendo che non costituisse giustificato motivo l’ essersi recato a visita medica presso il proprio medico di fiducia.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, in siffatte controversie è necessario prima di tutto un’ ottica equilibrata tra i beni giuridici protetti dalle norme che vengono in considerazione. Il diritto alla salute è costituzionalmente protetto – si legge nella sentenza – dall’ art. 32 Cost., il cui contenuto normativo è stato definito da più sentenze della Corte Costituzionale, nel senso che il bene della salute è tutelato dall’ art. 32 non solo interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’ individuo, sicchè si configura come diritto primario ed assoluto (ex plurimus sent. 26 luglio 1979 n. 88). Insomma, esula dalla presente causa la tematica dell’ eventuale onere di preavviso da parte dell’ ammalato all’ ente previdenziale per assenze di breve momento.
Insomma, la Corte suprema, dopo aver ricordato che, in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale di qualche anno fa, il lavoratore ha sempre diritto ad una seconda visita di controllo.

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