Nuova proroga delle “Norme per la sicurezza degli impianti”

Con la conversione del Decreto-legge 9 novembre 2004,n. 266 in Legge 27 dicembre 2004, n. 306 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 e ripubblicata, con modificazioni, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2005 – è stato nuovamente prorogato, fra gli altri, il termine per l’ adeguamento del capo V delle “ Norme per la sicurezza degli impianti”.

Ennesima proroga per l’ entrata in vigore del Capo V delle “ Norme di sicurezza degli impianti di cui al DPR 380/2001 riguardante il Testo unico dell’ edilizia. Il termine ultimo dell’ adeguamento fissato per il 1° gennaio 2005 è stato differito dal famoso decreto “ milleproroghe” al 1° luglio 2005. La proroga non era prevista nel testo iniziale del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, ma è stata inserita in sede di conversione nella Legge 27 dicembre 2004, n. 306 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004 e ripubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2005- con l’ inserimento dell’ art. 19 quater che recita:
“ Art. 19-quater . (Norme per la sicurezza degli impianti), – 1.Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado”.

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