Con la sentenza n. 20995 del 30 settembre 2009, la Cassazione, Seconda Sezione Civile, si è pronunciata in merito alle responsabilità dell’appaltatore per omessa consegna del bene rubato a seguito di furto in cantiere edilizio
La Suprema Corte ha stabilito che, poiché l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all’obbligazione accessoria di adeguata custodia – in relazione alla responsabilità per furto in cantiere edilizio ed é, pertanto, tenuto al risarcimento dei danni, lappaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano, senza che possa rilevare lavvenuta cessazione del rapporto principale di appalto, atteso che lobbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati allappaltatore e non allattualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive.
(AG)
Fonte: Corte di Cassazione