Sentenza Cassazione Penale: la nomina dell’RSPP non solleva il datore di lavoro dalle sue responsabilità per violazione degli obblighi prevenzionali

La Cassazione Penale, Sezione Quarta, con la sentenza del 25 ottobre 2010 n. 37804 ha confermato la condanna di un datore di lavoro per l’infortunio occorso ad un operaio, ricordando che la mera designazione dell’RSPP non costituisce una delega di funzioni e non libera il datore di lavoro e i dirigenti dagli obblighi che il D.Lgs. 81/08 attribuisce loro

Secondo la Corte, “correttamente è stata affermata la responsabilità dell’imputato per l’infortunio di cui si tratta, come conseguenza della posizione di garanzia che gli deriva dalla qualità di datore di lavoro dell’infortunato e per l’inosservanza dei doveri che tale qualità comporta.
É al riguardo il caso di ricordare che, come ancora di recente ribadito da questa Corte (sez. 6^ 20.5.2008 n. 27420 rv. 240886) gli obblighi di vigilanza e di controllo che gravano sul datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui sono demandati dalla legge compiti diversi intesi ad individuare i fattori di rischio, ad elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza relative alle varie attività aziendali.
Nella specie dunque correttamente è stata ritenuta la responsabilità dell’imputato per non aver fornito, come invece avvenne subito dopo l’incidente allorché venne prevista una apposita “procedura speciale”, istruzioni precise e mezzi adeguati allo spostamento di carichi del peso e dimensioni di quello che cagionò l’incidente.
Neppure può utilmente l’imputato invocare a propria scusa la circostanza che egli aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione (il fratello L.C.), e che aveva “delegato” a quest’ultimo gli obblighi di sicurezza.
Impropriamente infatti il ricorrente evoca la nozione di “delega”, laddove invece il responsabile per la sicurezza è figura autonoma prevista per legge, con compiti e responsabilità propri e distinti da quelli dell’imprenditore, tenuto a nominarlo.
Ancora questa sezione (10.7.2009 n. 37861 rv. 245276) ha chiarito che “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza, poiché quest’ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose”; ovvero che (sez. 4^ 6.12.2007 n. 6277 rv 238659) “La mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.”

AG

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