Sentenza Cassazione Penale: responsabilità del coordinatore per l’esecuzione per mancata adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori

La Cassazione Penale, Sezione Quarta, con la sentenza del 31 marzo 2010 n. 12596, ha confermato la condanna di un coordinatore per l’esecuzione in un cantiere, per l’infortunio occorso ad un lavoratore caduto da una soletta superiore di un locale situato a metri 6,40 dal suolo ove stava posizionando con altri colleghi dei pannelli a completamento delle pareti di in un edificio

Nel rigettare il ricorso del CSE, la Corte si è così espressa: “Rivestendo il ruolo di coordinatore per la sicurezza, aveva assunto, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 [ora art. 92 D.Lgs. 81/08, n.d.r.] un’autonoma posizione di garanzia che gli imponeva non solo un’accurata sorveglianza, ma anche il dovere di far rispettare le norme ed i piani di sicurezza, adottando in caso di inottemperanza provvedimenti di sospensione dei lavori.
Il ricorrente, invece, nonostante la pericolosità delle aperture non protette si era limitato a dei richiami, senza intervenire in modo più idoneo a disporre la sospensione dei lavori alla constatazione che i richiami erano rimasti privi di effetto.

Il R. [il coordinatore, n.d.r.] in ricorso si è limitato a contestare la pretesa di un controllo così frequente da risultare inaccettabile non essendo nè direttore dei lavori, nè responsabile del cantiere, ma la sentenza non fonda l’affermazione di responsabilità sotto tale profilo, bensì nel non avere preteso durante i suoi controlli l’applicazione delle misure previste dal piano di sicurezza“.

AG

Precedente

Prossimo