Sentenza Cassazione Penale: responsabilità del coordinatore per l’esecuzione per mancato aggiornamento del PSC

La Suprema Corte, Sezione Quarta Penale, con la sentenza dell’8 aprile 2010 n. 13236 ha confermato la condanna di un coordinatore per l’esecuzione il quale non aveva aggiornato il piano di sicurezza di fronte alla necessità, emersa durante i lavori, di effettuare scavi più profondi rispetto a quelli originariamente previsti, per la presenza di una condotta per lo smaltimento di acque fognarie, causando così la morte di un operaio

Nel rigettare il ricorso del coordinatore, la Corte si è così espressa: “Il giudice del gravame [la Corte d’Appello, n.d.r.] ha correttamente rilevato come dall’imprevista presenza, sul posto ove dovevano essere posizionati i tubi della rete idrica, della rete fognaria, e dunque dall’interferenza delle due condotte, che imponeva di modificare l’originario piano di lavoro e di adattarlo alla nuova situazione, nascesse il dovere dell’imputato, in ragione della qualifica ricoperta, di rielaborare il piano di sicurezza in vista dell’esigenza di eseguire una diversa tipologia di scavo, in relazione alla quale si rendeva necessario l’intervento manuale dei lavoratori in fondo alla trincea già realizzata con i mezzi meccanici.
Davanti all’evidente aumento del rischio – che nasceva dalla previsione di un abbassamento di quota dello scavo, e quindi della sua profondità, e dalla necessaria, e non prevista, originariamente, presenza di operai al fondo dello stesso, nella zona di intersezione delle due condotte, oltre che dalla natura del terreno sul quale si andava ad operare, rimaneggiato e di riempimento della vecchia trincea – l’imputato, in violazione di precise norme antinfortunistiche, ha omesso di predisporre un aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, essendosi limitato a fornire verbali e generiche indicazioni ai lavoratori (la vittima, peraltro, era stata assunta solo il giorno prima), e di prevedere interventi sul piano della sicurezza in grado di evitare crolli, e comunque di assicurare la regolare e sicura prosecuzione, oltre che dei lavori di scavo, anche di quelli, a scavo ultimato, di posa in opera dei tubi.
A fronte di tale condotta gravemente omissiva, giustamente il giudice del gravame ha ritenuto del tutto priva di rilievo, nei termini ritenuti dall’imputato, la decisione della vittima di risalire sul piano di campagna utilizzando una via diversa da quella da altri seguita; tale via, peraltro, mai concretamente interdetta.”

AG

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