Sentenza Cassazione Penale: i limiti della responsabilità del committente

La Cassazione, con la recente sentenza del 19 aprile 2010 n. 15081, si è pronunciata in merito ai profili di possibile responsabilità del committente e relativi limiti, sottolineando la necessità che il ruolo del committente nella verificazione di un infortunio sia accertato in concreto

La Suprema Corte si è così espressa: “Orbene, con riferimento a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 626/94 era stata più volta affermata, nella giurisprudenza di legittimità, la riferibilità del dovere di sicurezza, oltre che al datore di lavoro – di regola l’appaltatore, destinatario delie disposizioni antinfortunistiche – anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente stesso. […] E, quasi dimostrando di aver voluto recepire le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha poi specificamente introdotto l’obbligo di cooperazione tra committente ed appaltatore con la legge n. 626/94. […] Ciò posto in via dì principio generale, mette conto sottolineare, tuttavia, che in presenza di un contratto di appalto – ed a maggior ragione allorquando il committente dia in appalto non lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia il titolare, bensì lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, e l’appaltatore si avvalga anche dell’attività di un preposto, presente sul cantiere, come nel caso in esame – non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, e non può quindi assolutamente prescindersi, ai fini dell’individuazione delle responsabilità penali in caso di infortunio, da un attento esame della situazione fattuate: e ciò al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l’effettiva incidenza della condotta del committente nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori.
Muovendo da tali presupposti, questa Corte è più volte intervenuta enunciando princìpi finalizzati proprio ad evitare un indiscriminato e generalizzato coinvolgimento della figura del committente (una sorta di responsabilità oggettiva) in relazione ad infortuni riferibili a lavori oggetto di un contratto di appalto.
Detto indirizzo interpretativo trova efficace espressione in plurime decisioni con le quali è stata in particolare sottolineata la necessità di una attenta disamina delle circostanze fattuali concernenti i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore, l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo:
1) “In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche delia capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori”… :[…]
2) “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d’appalto determina il trasferimento dal committente all’appaltatore della responsabilità nell’esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell’opera, nei qual caso anch’egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore”… ;
3) nel caso di omissione da parte dell’appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), “il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch’egli delle conseguenze dell’infortunio
eventualmente determinatosi” … .”

AG

Precedente

Prossimo