N. 407/2010 del Consiglio dell11 maggio 2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.
Al fine di affrontare questa situazione eccezionale che sfugge al controllo degli Stati membri, secondo il 5° considerando del Consiglio, appare opportuno istituire immediatamente un meccanismo di stabilizzazione dellUnione per preservare l stabilità finanziaria dellUnione Europea. Tale meccanismo dovrebbe consentire allUnione di rispondere in maniera coordinata, rapida ed efficace a difficoltà gravi in un determinato Stato membro. La sua attivazione avverrà nel contesto di un sostegno congiunto UE/Fondo monetario internazionale (FMI).
Date le particolari implicazioni finanziarie che ne derivano, le decisioni di concedere lassistenza finanziaria dellUnione conformemente al presente regolamento richiedono lesercizio di competenze di esecuzione che dovrebbero essere conferite al Consiglio.
In caso di attivazione del meccanismo occorre imporre condizioni forti di politica economica al fine di preservare la sostenibilità delle finanze pubbliche dello Stato membro beneficiario e di ripristinare la capacità do finanziarsi sui mercati finanziari.
Secondo larticolo 1 del presente regolamento riguardante Obiettivo e ambito di applicazione:
Al fine di preservare la stabilità finanziaria dellUnione Europea, il presente regolamento fissa le condizioni e la procedura per la concessione dellassistenza finanziaria dellUnione a uno Stato membro che subisca o rischi seriamente di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, tenendo conto della possibilità di applicare lattuale meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri che fanno parte della zona euro, istituito dal regolamento(CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002.
Lassistenza finanziaria dellUnione ai fini del presente regolamento prende la forma di un prestito o di una linea di credito concessi allo Stato membro interessato.
A tal fine, conformemente a una decisione del Consiglio ai sensi dellarticolo 3, la Commissione è autorizzate a contrarre prestiti per conto dellUnione europea sui mercati di capitali o con le istituzioni finanziarie.
Lesposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri ai sensi del presente regolamento è limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.
(LG-FF)