Istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 118/1 del 12 maggio 2010 è pubblicato il Regolamento(UE)
N. 407/2010 del Consiglio dell’11 maggio 2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.

Secondo il Consiglio dell’Unione Europea, l’aggravarsi della crisi finanziaria ha causato un grave deterioramento delle condizioni di prestito di diversi Stati membri al di là di quanto giustificato dai fondamentali economici. A questo punto, se non affrontata con urgenza, tale situazione potrebbe rappresentare una seria minaccia per la stabilità finanziaria dell’Unione europea nel suo complesso.

Al fine di affrontare questa situazione eccezionale che sfugge al controllo degli Stati membri, secondo il 5° considerando del Consiglio, appare opportuno istituire immediatamente un meccanismo di stabilizzazione dell’Unione per preservare l stabilità finanziaria dell’Unione Europea. Tale meccanismo dovrebbe consentire all’Unione di rispondere in maniera coordinata, rapida ed efficace a difficoltà gravi in un determinato Stato membro. La sua attivazione avverrà nel contesto di un sostegno congiunto UE/Fondo monetario internazionale (FMI).

Date le particolari implicazioni finanziarie che ne derivano, le decisioni di concedere l’assistenza finanziaria dell’Unione conformemente al presente regolamento richiedono l’esercizio di competenze di esecuzione che dovrebbero essere conferite al Consiglio.
In caso di attivazione del meccanismo occorre imporre condizioni forti di politica economica al fine di preservare la sostenibilità delle finanze pubbliche dello Stato membro beneficiario e di ripristinare la capacità do finanziarsi sui mercati finanziari.

Secondo l’articolo 1 del presente regolamento riguardante “Obiettivo e ambito di applicazione”:
“Al fine di preservare la stabilità finanziaria dell’Unione Europea, il presente regolamento fissa le condizioni e la procedura per la concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro che subisca o rischi seriamente di subire gravi perturbazioni economiche o finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, tenendo conto della possibilità di applicare l’attuale meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri che fanno parte della zona euro, istituito dal regolamento(CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002.
L’assistenza finanziaria dell’Unione ai fini del presente regolamento prende la forma di un prestito o di una linea di credito concessi allo Stato membro interessato.

A tal fine, conformemente a una decisione del Consiglio ai sensi dell’articolo 3, la Commissione è autorizzate a contrarre prestiti per conto dell’Unione europea sui mercati di capitali o con le istituzioni finanziarie.
L’esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri ai sensi del presente regolamento è limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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