Sentenza Cassazione Penale: società smaltimento rifiuti sono soggette alla responsabilità D.Lgs. 231/2001

Con la sentenza n. 234 del 10 gennaio 2011, la Seconda Sezione Penale della Cassazione ha stabilito che le società per azioni che svolgono, secondo criteri di economicità, l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti per conto degli enti pubblici territoriali, sono soggette alla responsabilità da reato degli enti prevista dal D.Lgs. 231/01

Va premesso che il Tribunale del riesame aveva escluso l’applicabilità della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 (per gli illeciti di cui agli artt. 24 e 25-ter) sulla base dell’avvenuto trasferimento di funzioni dall’ente territoriale Comune alla società d’ambito costituita in forma di s.p.a., a seguito del commissariamento emergenziale della Regione in materia di rifiuti. Proprio dal trasferimento delle funzioni dall’ente territoriale alla Società d’ambito sarebbe derivata secondo il Tribunale del Riesame l’impossibilità di applicare la disciplina del d.lgs. n. 231/2001.
La Cassazione, nel ribaltare tale conclusione, precisa che “la ratio dell’esenzione” degli enti pubblici non eceonomici “è infatti quella di escludere dall’applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 enti non solo pubblici, ma che svolgano funzioni non economiche, istituzionalemente rilevanti, sotto il profilo dell’assetto costituzionale dello Stato amministrazione.
Nella fattispecie in esame tuttavia proprio la preminente, se non esclusiva, attività di impresa che deve essere riconosciuta alla Società E.E. s.p.a. non può essere messa in dubbio dallo svolgimento di una attività, che ha sicuramente ricadute indirette su beni costituzionalmente garantiti, quali ad esempio il diritto alla salute (art. 32 cost.), il diritto all’ambiente (art. 9 cost.), ma che innanzitutto si caratterizza per una attività e per un servizio che, per statuto, sono impostati su criteri di economicità, ravvisabili nella tendenziale equiparazione tra i costi ed i ricavi, per consentire la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti. Non si tratta dunque di avallare un criterio “formale” di applicazione della norma, ma dì individuare attraverso una lettura strutturale della norma medesima, il suo corretto ambito applicativo, quale emerge anche dal dato letterale.
L’attribuzione di funzioni di rilevanza costituzionale, quali sono riconosciute agli enti pubblici territoriali, come i comuni, non possono tralaticiamente essere riconosciute a soggetti che hanno la struttura dì una società per azioni, in cui la funzione di realizzare un utile economico,è comunque un dato caratterizzante la loro costituzione.”
Di conseguenza “il provvedimento impugnato dunque non appare aver fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 1, 15, 45 d.lgs. n. 231/2001, nel rigettare sia la richiesta principale dì applicazione della misura cautelare della sanzione interdittiva dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e la revoca di quelli già concessi, che quella subordinata di nomina di un commissario giudiziale per la durata di un anno.
Deve dunque essere annullato l’impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale di E. per nuovo esame.”

AG

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