Sentenza: condotta disaccorta del lavoratore non esclude responsabilità datore lavoro se misure prevenzione sono inidonee

Datore di lavoro ha condannato alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione

In caso di inidoneità delle misure di prevenzione, l’eventuale condotta disaccorta o colposa del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro.

Sentenza del Tribunale di Bologna del 18 febbraio 2013.

La sentenza affronta il problema della responsabilità di un datore di lavoro per un infortunio verificatosi a danno di un dipendente che, nel tentativo disaccorto di ripristinare una pressa in blocco, subiva il trancio di una falange.

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del datore non riscontrando alcun comportamento abnorme del lavoratore e, per tale motivo, lo ha condannato alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Leggi le motivazioni dettagliate e l’intero testo della sentenza nell’area riservata agli abbonati (cerca: “disaccorta”).

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