Sentenze: Formazione sul rischio elettrico e qualificazione del lavoratore ritenute “adeguate”: Assolti il dirigente e il “preposto ai lavori”

Pubblichiamo un Commento di Anna Guardavilla a Trib. Pisa, Sez. Pen., 22 aprile 2014 n. 776, una sentenza in cui è stato riconosciuto il comportamento imprevedibile del lavoratore che è risultato qualificato ed era stato adeguatamente formato

Commento a Trib. Pisa, Sez. Pen., 22 aprile 2014 n. 776

Formazione sul rischio elettrico e qualificazione del lavoratore ritenute adeguate: Assolti il dirigente e il “preposto ai lavori” perché si è trattato di comportamento imprevedibile del lavoratore.

Il caso

Questa interessante sentenza ha giudicato sulle responsabilità, per il reato di lesioni colpose gravi con violazione delle norme antinfortunistiche in danno dell’operaio FR., di due imputati:

S.M., qualificato dall’accusa come datore di lavoro, ma che poi il Tribunale considererà (implicitamente) dirigente, “per aver omesso di formare e informare i dipendenti, conformemente alle norme tecniche di cui alla direttiva CEI 11 27 e CEI EN 50110-1, in merito alla esecuzione di lavori comportanti rischio elettrico, e per aver designato quale preposto all’impianto eolico il N.R., risultato non in possesso delle richieste qualifiche, come prescritto dalla citata direttiva CEI (P.L. Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa).”
Secondo il Tribunale S.M. non è datore di lavoro in quanto, essendo la S.r.l. per cui lavorava “amministrata da un Cd.A. composto da tre persone […] la qualifica di datore di lavoro competeva ai suddetti consiglieri di amministrazione, tra i quali pacificamente non rientrava lo S.M.”.

N.R., in qualità di preposto all’impianto eolico, per violazione dell’art.19 lettere a) e b) D.Lgs.81/08 “per aver consentito che il lavoratore FR., unitamente al L.L., svolgesse lavori comportanti rischio elettrico, senza predisporre idonee procedure scritte e senza aver verificato la relativa competenza e preparazione in materia”.

I due imputati sono stati entrambi assolti dal Tribunale (S.M. per non aver commesso il fatto ed N.R. perché il fatto non sussiste), poiché il Giudicante ha ritenuto che l’infortunio sia stato causato da una condotta imprevedibile del lavoratore. Più avanti approfondiremo questo punto.

Secondo il Tribunale, S.M., oltre a non poter essere considerato datore di lavoro, non può neanche essere ritenuto responsabile dell’addebito di avere designato un soggetto inidoneo (il N.R.) come preposto al complesso di M.V. in quanto “non furono sottoscritti da lui gli atti con cui il N.R. veniva nominato sia quale addetto al servizio di prevenzione e protezione … sia quale preposto …, sia quale “persona esperta” per l’esercizio e manutenzione degli impianti…”.

Quanto a N.R., la sua qualificazione come preposto secondo il Tribunale è condivisibile ma i due addebiti che gli sono stati rivolti “non reggono ad un attento vaglio critico.”

Vediamo perché, analizzando prima di tutto come sono andati i fatti.

La dinamica dell’infortunio

I due lavoratori FR. e L.L., dipendenti della società “V.I. s.r.l.” di Taranto (cui erano state appaltate la gestione e la manutenzione degli impianti di aerogenerazione di un complesso di torri eoliche), erano stati inviati la mattina del 10 settembre 2008 nell’impianto eolico di M.V. da N.R., nella sua qualità di responsabile di area per questo impianto, per procedere alla sostituzione di una pompa meccanica difettosa installata sulla sommità di un aerogeneratore.
Raggiunto il sito, “i due operai entravano all’interno della torre eolica e constatavano che in effetti, dalla sommità dell’impianto, era gocciolato verso il basso un modesto quantitativo di olio lubrificante che […] era andato a formare una piccola pozza sul pavimento del vano sottostante, dove era alloggiato il trasformatore”. A quel punto “gli operai avevano deciso di interpellare telefonicamente il loro diretto superiore N.R. presso la sede di Taranto…”

La procedura per l’accesso al vano trasformatore era la seguente….

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