Servizi di navigazione aerea: metodi di lavoro e procedure operative.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 185/5 del 16-7-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 668/2008 della Commissione del 15 luglio 2008 recante modifica degli allegati II e V del Regolamento(CE) n. 2096/2005 della Commissione che stabilisce requisiti minimi per la fornitura di servizi di navigazione aerea per quanto riguarda i metodi di lavoro e le procedure operative.

Gli allegati II, III, IV e V del Regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea fanno riferimento ad alcuni allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale.

Successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 2096/2005, tali allegati sono stati modificati dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) come indicato nelle lettere indirizzate agli Stati (“State letters”) 2001/74 datata 10 agosto 2001; 2003/29 datata 28 marzo 2003; 2004/16 datata 26 marzo 2004; 2005/35 e 2005/39 datate 24 marzo 2005; 2006/38 datata 24 marzo 2006; 2006/64 datata 18 agosto 2006; 2007/11, 2007/13, 2007/19, 2007/20, 2007/23 e 2007/24 datate 30 marzo 2007. Conseguentemente si è reso necessario aggiornare i riferimenti nel regolamento (CE) n. 2096/2005 per conformarsi agli obblighi di diritto internazionale degli Stati membri dell’UE e garantire la coerenza con la normativa internazionale.

Pertanto, con l’adozione del Regolamento(CE) n. 668/2008 del 15 luglio 2008, si è proceduto a modificare gli allegati al Regolamento(CE) n. 2096/2005, in particolare gli allegati II e V relativi ai “Metodi di lavoro e procedure operative”.
Infatti, nell’allegato II, il punto 4 è sostituito dal seguente:
4. Metodi di lavoro e procedure operative.
Il fornitore di servizi di traffico aereo deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle norme consentite nei seguenti allegati della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di traffico aereo nello spazio aereo consentito:
a) l’allegato 2 relativo alle norme per la navigazione aerea, 10° edizione, luglio 2005, compresi tutti gli aggiornamenti sino al n. 40;
b) l’allegato 10 relativo alle telecomunicazioni aeronautiche; volume II sulle procedure di comunicazione, comprese quelle con status PANS, 6a edizione, ottobre 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 82;
c) l’allegato 11 relativo ai servizi di traffico aereo, 13° edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 45.”
Nell’allegato V, il punto 3 è sostituito dal seguente:
3. Metodi di lavoro e procedure operative.
Il fornitore di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza deve dimostrare che i suoi metodi di lavoro sono e le sue procedure operative sono conformi alle norme contenute nell’allegato 10 relativo alle telecomunicazioni aeronautiche della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza nello spazio aereo interessato.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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