Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2007 è pubblicata la Deliberazione 22 marzo 2007 dellAutorità per le Garanzie nella Comunicazione riguardante le Misure a tutela dellutenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dellarticolo 71 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Deliberazione n. 126/07/CONS).
Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche ai consumatori da parte degli operatori della telefonia fissa e mobile. Con successivi provvedimenti, lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni può estendere lambito di applicazione della presente delibera anche ad utenti finali e ad operatori diversi da quelli indicati.
Per facilitare lesercizio consapevole della facoltà di scelta tra le diverse offerte sul mercato i consumatori hanno diritto di conoscere:
a) il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche loro applicate in forza del contratto in vigore;
b) il proprio profilo di consumo telefonico.
Loperatore della telefonia inserisce nella documentazione di fatturazione di ciascun abbonato il piano tariffario applicato con ogni bolletta. Almeno una volta lanno dovrà essere comunicata la generalità delle condizioni economiche inerenti il contratto in corso. In caso di servizi pregati, il titolare della linea ha diritto allinformazione, mediante accesso interattivo alla rete.
LAutorità, allo scopo di agevolare i consumatori nel confronto contestuale, anche con modalità interattive, tra le condizioni economiche proposte da diversi operatori della telefonia, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, disciplina le modalità e i requisiti di accreditamento dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi che ne facciano richiesta.
Per facilitare lesercizio consapevole della facoltà di scelta tra le diverse offerte sul mercato i consumatori hanno diritto di conoscere:
a) il piano tariffario e tutte le altre condizioni economiche loro applicate in forza del contratto in vigore;
b) il proprio profilo di consumo telefonico.
Loperatore della telefonia inserisce nella documentazione di fatturazione di ciascun abbonato il piano tariffario applicato con ogni bolletta. Almeno una volta lanno dovrà essere comunicata la generalità delle condizioni economiche inerenti il contratto in corso. In caso di servizi pregati, il titolare della linea ha diritto allinformazione, mediante accesso interattivo alla rete.
LAutorità, allo scopo di agevolare i consumatori nel confronto contestuale, anche con modalità interattive, tra le condizioni economiche proposte da diversi operatori della telefonia, previa consultazione con le associazioni dei consumatori e le imprese interessate, disciplina le modalità e i requisiti di accreditamento dei soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi che ne facciano richiesta.
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