Seveso III: pubblicati gli indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato gli “Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’art.21 del D.L.vo 105/2015”. Si tratta del contributo fornito dal Coordinamento nazionale alle attività del Gruppo di lavoro interistituzionale per l’aggiornamento delle Linee Guida per la predisposizione del PEE degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e per la relativa informazione alla popolazione

Il decreto legislativo del 26 giugno 2015 n.105, all’art. 21 stabilisce che il Piano di Emergenza Esterna (PEE) debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni.
La sperimentazione del PEE costituisce un elemento fondamentale introdotto già dal D.Lgs.334/1999, confermato nel decreto legislativo n.105/2015, ed avviene attraverso esercitazioni che testano le procedure di attivazione delle strutture operative, la capacità operativa delle componenti istituzionali e di alcuni settori socioeconomici quali scuole, ospedali, supermercati, ecc. presenti nelle zone a rischio e la capacità operativa dei piani di settore previsti.

La sperimentazione deve permettere di verificare se l’attivazione del PEE consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art.21 del decreto legislativo n.105/2015, ovvero:
– controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
– mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione civile;
– informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
– provvedere, sulla base delle disposizioni vigenti, al ripristino ed al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

L’attività di sperimentazione consente:
– la verifica delle azioni previste dal piano;
– la verifica e il miglioramento delle capacità operative del personale coinvolto;
– la verifica della correttezza delle procedure previste per gli stati di attuazione del piano.

Al fine di rendere efficace la sperimentazione è necessaria la condivisione degli obiettivi con tutti gli attori indicati nel PEE. L’istituzione di un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura è lo strumento preferenziale per il coinvolgimento di tutti gli enti indicati nel PEE che partecipano al modello di intervento.

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