La sperimentazione del PEE costituisce un elemento fondamentale introdotto già dal D.Lgs.334/1999, confermato nel decreto legislativo n.105/2015, ed avviene attraverso esercitazioni che testano le procedure di attivazione delle strutture operative, la capacità operativa delle componenti istituzionali e di alcuni settori socioeconomici quali scuole, ospedali, supermercati, ecc. presenti nelle zone a rischio e la capacità operativa dei piani di settore previsti.
La sperimentazione deve permettere di verificare se l’attivazione del PEE consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art.21 del decreto legislativo n.105/2015, ovvero:
– controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
– mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione civile;
– informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
– provvedere, sulla base delle disposizioni vigenti, al ripristino ed al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
L’attività di sperimentazione consente:
– la verifica delle azioni previste dal piano;
– la verifica e il miglioramento delle capacità operative del personale coinvolto;
– la verifica della correttezza delle procedure previste per gli stati di attuazione del piano.
Al fine di rendere efficace la sperimentazione è necessaria la condivisione degli obiettivi con tutti gli attori indicati nel PEE. L’istituzione di un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura è lo strumento preferenziale per il coinvolgimento di tutti gli enti indicati nel PEE che partecipano al modello di intervento.