Lo prevede, per le persone detenute ammesse al lavoro esterno, il Decreto 9 novembre 2001
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2002 è pubblicato il Decreto 9 novembre 2001, emanato dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’ economia e delle finanze, recante ” Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all’ esterno”. In relazione all’ art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 che considera il ruolo primario del lavoro nell’ attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociali dei condannati e vista, in proposito, la legge 22 giugno 2000, n. 193 recante norme per favorire l’ attività lavorativa dei detenuti all’ interno dei penitenziari, è stato emanato il citato decreto. E’ previsto che le aliquote della contribuzione per l’ assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari
ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’ art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 374, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura dell’ 80%, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 2.582.854,5 per il triennio 2000-2002.
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