Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 153/9 del 14.6.2007 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 653/2007 della Commissione del 13 giugno 2007 sulluso di un formato europeo per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente allarticolo 10 della Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nellambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
La direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguarda la sicurezza delle ferrovie comunitarie e reca modifiche alla direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, allimposizione dei diritti per lutilizzo dellinfrastruttura ferroviaria e alla c certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
La direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie contiene, fra laltro, le disposizioni relative ai certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie, prevedendo, allart.10, che per aver accesso allinfrastruttura ferroviaria unimpresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza, il cui scopo è quello di fornire la pro va che limpresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti dellinteroperabilità del sistema transeuropeo ad alta velocità convenzionale e di altre pertinente disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del funzionamento sicuro sulla rete.
La direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie contiene, fra laltro, le disposizioni relative ai certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie, prevedendo, allart.10, che per aver accesso allinfrastruttura ferroviaria unimpresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza, il cui scopo è quello di fornire la pro va che limpresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti dellinteroperabilità del sistema transeuropeo ad alta velocità convenzionale e di altre pertinente disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del funzionamento sicuro sulla rete.
Fonte: Eur-Lex
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