Nel S.O. n. 199 della Gazzetta Ufficiale n. 234 dell8 ottobre 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 concernente Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.Nella stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato anche il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 163 relativo allinteroperabilità del sistema ferroviario transeuropeo.
Il Decreto legislativo 10 agosto 2007,n.162 disciplina le condizioni di sicurezza per laccesso al mercato dei servizi ferroviari ed ha lobiettivo del mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, del costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano, tenendo conto dellevoluzione della normativa, del progresso tecnico ed scientifico e dando priorità alla prevenzione degli incidenti gravi, mediante:
a) ladeguamento e larmonizzazione della struttura normativa nazionale con quella comunitaria;
b) la progressiva adozione degli obiettivi comuni di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza definiti dagli allegati al presente decreto;
c) lindividuazione di un organismo nazionale preposto alla sicurezza e di un organismo investigativo incaricato di effettuare indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
d) lassegnazione dei compiti e delle competenze ai suddetti organismi e la ripartizione delle responsabilità fra i soggetti interessati.
Il decreto riguarda i requisiti di sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza della gestione dellinfrastruttura e della circolazione, e linterazione fra le imprese ferroviarie e i gestori dellinfrastruttura.
Oltre alladeguamento ed allarmonizzazione del nostro impianto normativo in tema di ferrovie, il decreto legislativo prevede lindividuazione di due organismi nazionali (uno per la sicurezza ed uno investigativo per le indagini sugli incidenti) e lassegnazione dei compiti e delle competenze a questi ultimi. Nascono così lAgenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (con sede a Firenze) e lOrganismo investigativo permanente (con sede a Roma).La prima dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, avrà poteri di vigilanza ed indirizzo e potrà emanare anche regolamenti tecnici. LOrganismo investigativo permanente, invece, rppresenterà una nuova direzione generale per le investigazioni ferroviarie, che svolgerà la propria attività in piena autonomia funzionale.
Ricordiamo che nella stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 163 relativo allinteroperabilità del sistema ferroviario transeuropeo che definisce le condizioni necessarie a realizzare linteroperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei nazionali ad alta velocità e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari ad alta velocità e convenzionali come definiti negli allegati Ia e Ib, stabilite dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, così come modificate dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
Come definito nel decreto, per sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità si intende il sistema di cui allallegato Ia, costituito dalle infrastrutture ferroviarie che comprendono le linee e gli impianti fissi, della rete transeuropea di trasporto, costruite o modificate per essere percorse ad alta velocità ed i materiali rotabili che, con tale modalità, utilizzano dette infrastrutture.
a) ladeguamento e larmonizzazione della struttura normativa nazionale con quella comunitaria;
b) la progressiva adozione degli obiettivi comuni di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza definiti dagli allegati al presente decreto;
c) lindividuazione di un organismo nazionale preposto alla sicurezza e di un organismo investigativo incaricato di effettuare indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
d) lassegnazione dei compiti e delle competenze ai suddetti organismi e la ripartizione delle responsabilità fra i soggetti interessati.
Il decreto riguarda i requisiti di sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza della gestione dellinfrastruttura e della circolazione, e linterazione fra le imprese ferroviarie e i gestori dellinfrastruttura.
Oltre alladeguamento ed allarmonizzazione del nostro impianto normativo in tema di ferrovie, il decreto legislativo prevede lindividuazione di due organismi nazionali (uno per la sicurezza ed uno investigativo per le indagini sugli incidenti) e lassegnazione dei compiti e delle competenze a questi ultimi. Nascono così lAgenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (con sede a Firenze) e lOrganismo investigativo permanente (con sede a Roma).La prima dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, avrà poteri di vigilanza ed indirizzo e potrà emanare anche regolamenti tecnici. LOrganismo investigativo permanente, invece, rppresenterà una nuova direzione generale per le investigazioni ferroviarie, che svolgerà la propria attività in piena autonomia funzionale.
Ricordiamo che nella stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 163 relativo allinteroperabilità del sistema ferroviario transeuropeo che definisce le condizioni necessarie a realizzare linteroperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei nazionali ad alta velocità e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari ad alta velocità e convenzionali come definiti negli allegati Ia e Ib, stabilite dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, così come modificate dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
Come definito nel decreto, per sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità si intende il sistema di cui allallegato Ia, costituito dalle infrastrutture ferroviarie che comprendono le linee e gli impianti fissi, della rete transeuropea di trasporto, costruite o modificate per essere percorse ad alta velocità ed i materiali rotabili che, con tale modalità, utilizzano dette infrastrutture.
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