In attuazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004 il Decreto Legislativo 21 maggio 2004,n.172.
Qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo: questa la definizione di prodotto che viene data dall’ art. 2 del Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004 – che recepisce la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti. Infatti, il decreto intende garantire che i prodotti immessi sul mercato in libera pratica siano sicuri. Si tratta di una serie di norme che non intaccano quanto previsto dal DPR 224/1988 sul danno da prodotti difettosi, ma che costituiscono una sorta di disciplina residuale e di chiusura rispetto a norme sui prodotti sui prodotti che impongono requisiti di sicurezza specifici. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i prodotti definiti all’ inizio, ovvero dall’art. 2, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti. Il produttore – che deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri – deve fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’ uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione control detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente decreto legislativo. L’ art. 11 del decreto legislativo prevede sanzioni per il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi, come l’ arresto da sei mesi ad un anno e con l’ ammenda da euro diecimila ad euro cinquantamila, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.Per chi non collabora, invece, con l’ autorità nell’ esecuzione di ispezioni e controlli a campione, è prevista una sanzione amministrativa che può raggiungere i 40mila euro.
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