Sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004 è pubblicato il Decreto Legislativo 30 settembre 2004, n.268 riguardante l’attuazione della direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

Il Decreto legislativo 30 settembre 2004, n.268- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.264 del 10 novembre 2004 – stabilisce le condizioni necessarie a realizzare l’ interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale come definito nell’allegato I della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del19 marzo 2001.
Come indicato all’art. 1, comma 2, dello stesso decreto sulle finalità e campo d’azione della direttiva recepita nell’ ordinamento italiano, le condizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l’ esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all’ esercizio del sistema. Oltre a quelle indicate nel citato comma 2, le altre condizioni riguardano, per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilità, le interfacce e le procedure, nonché la coerenza globale del sistema ferroviario nazionale convenzionale necessari per realizzare l’interoperabilità.Le specifiche tecniche di interoperabilità sono definite nell’allegato II. Per la realizzazione del sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale il gestore dell’ infrastruttura autorizza l’apertura al pubblico servizio o l’immissione in esercizio esclusivamente di sottosistemi (detti STI) di natura strutturale progettati, costruiti ed installati in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali al momento in cui essi sono integrati nel sistema, assicurando la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati.

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