Infatti, pur ricordando che le sanzioni previste dall’articolo 260-bis e 260-ter del “Codice” decorreranno dal 1° gennaio 2015, dal 3 marzo saranno obbligati ad utilizzare il Sistri enti e imprese che sono:
– produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
– produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che ne effettuano la sola attività di stoccaggio (R13 o D15);
– trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti (commi 5 e 8, articolo 212, Dlgs 152/2006).
Per la sola Regione Campania, si aggiungono i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani.
Da lunedì 3 marzo e fino a tutto dicembre 2014 continuano comunque ad applicarsi le regole e le sanzioni relative all’invio del Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale), alla compilazione, tenuta e conservazione dei formulari e dei registri di carico e scarico in omaggio alle regole previgenti rispetto alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010.
Quindi, in attesa che entrino in vigore le sanzioni relative al Sistri, sono state confermate quelle previste prima della introduzione del Sistri nel Codice ambientale.
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