SISTRI: per i rifiuti pericolosi comincia, dal 1 ottobre, la tracciabilità

Dopo tre anni di proroghe, i problemi non sono stati risolti e a farne le spese saranno gli operatori che dovranno fare i conti con dispositivi non funzionanti, istruzioni poco chiare e il rischio (seppur attenuato nella prima fase) di incorrere in sanzioni.

SISTRI: la partenza del sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi prevista per il 1° ottobre questa volta molto probabilmente non verrà rinviata.

Dopo tre anni di proroghe, i problemi non sono stati risolti e a farne le spese saranno gli operatori che dovranno fare i conti con dispositivi non funzionanti, istruzioni poco chiare e il rischio (seppur attenuato nella prima fase) di incorrere in sanzioni.

All’inizio del mese, in occasione dell’incontro con i rappresentanti delle associazioni di categoria, il ministro dell’Ambiente, Andrea Orlando, ha preso atto delle criticità evidenziate dalle imprese, ma al contempo ha affermato che «dopo aver esplorato tutte le alternative, e non avendo alcuna possibilità di risolvere il contratto che impegna la pubblica amministrazione con la Selex, abbiamo assunto la decisione di evitare l’ipotesi di un ennesimo rinvio del Sistri».

Con il Dl 101/2013 del 31 agosto il governo ha ridotto il numero di imprese coinvolte nella prima fase, ma il sistema rischia comunque di creare ulteriori difficoltà alle aziende.

Funzionalità del sistema, semplicità d’uso e costi accessibili. Sono questi i tre requisiti non rinunciabili affinché il Sistri possa essere usato con vantaggio della tutela ambientale e senza creare inutili ostacoli alle imprese.

I soggetti che partono martedì 1° ottobre dovranno continuare a tenere registri e formulari fino al 1° novembre.
In base all’articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 205/2010, le sanzioni saranno applicabili dal 2 novembre 2013, mentre il comma 2 prevede sanzioni attenuate per le violazioni amministrative commesse fino al 1° giugno 2014 (riduzione a 1/10) e per quelle commesse nei quattro mesi successivi (riduzione a 1/5).

In base all’articolo 260-bis del decreto 152/2006, comma 9-ter, l’applicazione delle sanzioni amministrative è esclusa se, entro 30 giorni dalla commissione del fatto, il trasgressore adempie agli obblighi previsti dal Sistri.

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