Soglia di allarme sulla concentrazione di ozono nell’aria

E’ auspicato dalla Direttiva 2002/3/CE del 12 febbraio 2002

Il Parlamento europeo ed il Consiglio sostengono che è importante garantire un’efficace protezione della popolazione dagli effetti dell’ esposizione all’ ozono nocivi alla salute umana. E’ opportuno ridurre, per quanto possibile, gli effetti nocivi dell’ ozono sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sull’ambiente nel suo complesso. L’ inquinamento da ozono è per natura transfrontaliero e richiede pertanto misure a livello comunitario. Ciò è quanto auspicato nella Direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 relativa all’ ozono nell’aria, pubblicata sulla G.U.C.E. L 67/14 del 9 marzo 2002. Questa direttiva si richiama alla direttiva si richiama alla precedente direttiva del Consiglio 96/62/CE del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, la quale stabilisce che i valori numerici delle soglie devono basarsi sui risultati delle ricerche svolte da gruppi scientifici internazionali del settore e che prescrive la fissazione di valori limite e valori-obiettivo per i livelli di ozono. La nuova Direttiva auspica che la Commissione europea debba tener conto dei più recenti risultati della ricerca scientifica nel settore epidemiologico ed ambientale e dei progressi della metrologia nell’ ottica di riesaminare gli elementi su cui tali soglie sono fondate. Inoltre, data la natura transfrontaliera dell’ inquinamento da ozono, andrebbero fissati a livello comunitario, valori bersaglio per la protezione della salute umana e della vegetazione. Tali valori bersaglio dovrebbero rifarsi – si legge nelle considerazioni che hanno portato all’ adozione della direttiva – agli obiettivi provvisori fissati dalla strategia comunitaria integrata per combattere l’acidificazione e l’ozono a livello del suolo, che costituiscono altresì il fondamento della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici e di cui ci siamo già occupati in una nostra precedente Newsletter. La nuova direttiva si prefigge pertanto di: – fissare obiettivi a lungo termine, valori bersaglio, una soglia di allarme e una soglia di informazione relativi alle concentrazioni di ozono nell’aria della Comunità, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso; – garantire che in tutti gli Stati membri siano utilizzati metodi e criteri uniformi per la valutazione delle concentrazioni di ozono e, ove opportuno, dei precursori dell’ozono ( ossidi di azoto e composti organici volatili) nell’aria;- promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la riduzione dei livelli d’ozono, e l’uso delle potenzialità delle misure transfrontaliere e l’accordo su tali misure.

Fonte: Eur-Lex

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