Sostanze chimiche: norme sull’organizzazione e sulla procedura di ricorso REACH.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 206/5 del 2-8-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 771/2008 della Commissione del 1° agosto 2008 recante norme sull’organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

La Commissione delle Comunità europee, visto il regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento(CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2002/21/CE, e considerando che il regolamento(CE) n. 1907/2006 conferisce all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (REACH), il potere di adottare decisioni individuali riguardanti la registrazione e la valutazione delle sostanze chimiche e istituisce una commissione di ricorso che ha il compito di decidere in merito ai ricorsi avverso le decisioni di cui all’articolo 91, paragrafo 1, dello stesso regolamento,
-per assicurare una valutazione equilibrata dei ricordi, sia dal punto di vista giuridico sia da quello tecnico, è necessario che ogni ricorso sia sottoposto all’esame di membri della commissione di ricorso aventi formazione giuridica e tecnica, come disposto dal regolamento(CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della Commissione di ricorso dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche.
Con l’adozione del Regolamento(CE) n. 771/2008 della Commissione del 1° agosto 2008 (riportato nel link) viene predisposta l’Organizzazione della Commissione di ricorso la cui composizione, come previsto dall’articolo 1, stabilisce che:

“1.Su ogni ricorso decidono tre membri della commissione di ricorso dell’Agenzia.
Almeno uno di essi possiede un’adeguata formazione giuridica e almeno un altro un’adeguata formazione tecnica, conformemente al regolamento (CE) n. 1238/2007.

“2. Il presidente della Commissione di ricorso, o uno dei suoi supplenti, presiede all’esame di tutti i ricorsi.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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