Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 206/5 del 2-8-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 771/2008 della Commissione del 1° agosto 2008 recante norme sullorganizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dellAgenzia europea per le sostanze chimiche.
La Commissione delle Comunità europee, visto il regolamento(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, lautorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce unAgenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento(CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2002/21/CE, e considerando che il regolamento(CE) n. 1907/2006 conferisce allAgenzia europea per le sostanze chimiche (REACH), il potere di adottare decisioni individuali riguardanti la registrazione e la valutazione delle sostanze chimiche e istituisce una commissione di ricorso che ha il compito di decidere in merito ai ricorsi avverso le decisioni di cui allarticolo 91, paragrafo 1, dello stesso regolamento,
-per assicurare una valutazione equilibrata dei ricordi, sia dal punto di vista giuridico sia da quello tecnico, è necessario che ogni ricorso sia sottoposto allesame di membri della commissione di ricorso aventi formazione giuridica e tecnica, come disposto dal regolamento(CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della Commissione di ricorso dellAgenzia europea delle sostanze chimiche.
Con ladozione del Regolamento(CE) n. 771/2008 della Commissione del 1° agosto 2008 (riportato nel link) viene predisposta lOrganizzazione della Commissione di ricorso la cui composizione, come previsto dallarticolo 1, stabilisce che:
-per assicurare una valutazione equilibrata dei ricordi, sia dal punto di vista giuridico sia da quello tecnico, è necessario che ogni ricorso sia sottoposto allesame di membri della commissione di ricorso aventi formazione giuridica e tecnica, come disposto dal regolamento(CE) n. 1238/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che stabilisce alcune norme relative alle qualifiche dei membri della Commissione di ricorso dellAgenzia europea delle sostanze chimiche.
Con ladozione del Regolamento(CE) n. 771/2008 della Commissione del 1° agosto 2008 (riportato nel link) viene predisposta lOrganizzazione della Commissione di ricorso la cui composizione, come previsto dallarticolo 1, stabilisce che:
1.Su ogni ricorso decidono tre membri della commissione di ricorso dellAgenzia.
Almeno uno di essi possiede unadeguata formazione giuridica e almeno un altro unadeguata formazione tecnica, conformemente al regolamento (CE) n. 1238/2007.
2. Il presidente della Commissione di ricorso, o uno dei suoi supplenti, presiede allesame di tutti i ricorsi.
(LG-FF)
Fonte: Eur-Lex
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